Anche per le graduatorie interne d’istituto, così come per la mobilità, trova applicazione quanto previsto dalle note n. 1 e n. 4 del CCNI mobilità: per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali, nelle scuole a indirizzo didattico differenziato, nelle classi differenziali o sui posti di sostegno, il punteggio può essere raddoppiato.
Tale beneficio opera quando il trasferimento, a domanda o d’ufficio, sia richiesto indifferentemente per:
- scuole speciali;
- scuole a indirizzo didattico differenziato;
- posti di sostegno.
Quando spetta il raddoppio del punteggio
Il raddoppio del punteggio spetta esclusivamente per il servizio prestato su sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. Non spetta, quindi, per gli anni di servizio svolti su sostegno senza titolo.
Per questo motivo, nell’Allegato D (Dichiarazione anzianità di servizio dei docenti), occorre indicare in modo distinto gli anni di servizio prestati su sostegno con specializzazione.
Nel caso delle graduatorie interne d’istituto, il raddoppio spetta ai docenti titolari su posto di sostegno, limitatamente agli anni di servizio svolti su posto di sostegno con il possesso del relativo titolo di specializzazione.
Il raddoppio vale per quali servizi
Il raddoppio del punteggio può riguardare:
- servizi di ruolo;
- servizi di preruolo;
- precedenti servizi di altro ruolo, purché anch’essi siano stati svolti con il possesso del titolo di specializzazione richiesto per quello specifico grado o ordine di scuola.
Per quanto riguarda i servizi di ruolo, è bene precisare che gli anni svolti in assegnazione provvisoria o utilizzazione si considerano comunque servizio di ruolo.
Inoltre, se il docente ha prestato servizio su sostegno, il raddoppio spetta anche quando il servizio sia stato svolto in altro ordine o grado di scuola, purché con il possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno.
Esempi e regole di calcolo
Ai fini del calcolo del raddoppio bisogna distinguere tra:
- servizio di preruolo;
- servizio derivante da precedente ruolo.
Infatti, tali servizi vengono valutati in modo diverso a seconda dell’ordine o grado di scuola in cui sono stati prestati rispetto al ruolo di attuale titolarità.
Va ricordato che il punteggio aggiuntivo per gli anni su sostegno con titolo si applica solo ai docenti titolari su posto di sostegno.
Servizio di preruolo
Il servizio di preruolo svolto nello stesso ruolo di attuale appartenenza (ad esempio: primaria con primaria, oppure secondaria di I grado con secondaria di I grado) viene valutato:
- per l’a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno;
- per l’a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno;
- per l’a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno.
Il servizio di preruolo svolto:
- su infanzia, se il docente è attualmente titolare su primaria (o viceversa), viene valutato sempre 3 punti per ogni anno;
- su secondaria di I grado, se il docente è attualmente titolare su secondaria di II grado (o viceversa), viene valutato sempre 3 punti per ogni anno;
- su infanzia/primaria, se il docente è attualmente titolare su secondaria di I o II grado (o viceversa), viene valutato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi.
Servizio prestato in altro ruolo
Nel caso di docenti che abbiano prestato precedenti servizi di ruolo in un ordine o grado diverso da quello attuale, la valutazione avviene come segue:
- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero nella scuola primaria (e viceversa), cioè 3 punti per ogni anno;
- il servizio di ruolo svolto in primaria/infanzia si valuta come preruolo nella scuola secondaria di I e II grado, e quindi si somma ad esso: 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi;
- gli anni di precedente servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di I grado si valutano per intero nella scuola secondaria di II grado (e viceversa), cioè 3 punti per ogni anno;
- gli anni di precedente servizio di ruolo prestati nella secondaria di I o II grado si sommano agli anni di preruolo e si valutano come preruolo, cioè 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi, se il docente è attualmente titolare nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Esempi di calcolo
Di seguito alcuni esempi, ripresi dalla scheda UIL Scuola RUA.
Esempio 1
Docente titolare su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado con:
- 10 anni complessivi di preruolo svolti nel I grado;
- di questi, 5 anni svolti su posto di sostegno con titolo di specializzazione nel I grado.
Calcolo:
- 10 anni complessivi di preruolo nel I grado: 50 punti per il 2026/27 (5 × 10);
- 5 anni su sostegno nel I grado con titolo: 25 punti (5 × 5).
Totale preruolo: 75 punti.
Esempio 2
Docente titolare su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado con:
- 10 anni complessivi di preruolo;
- 5 anni svolti nella scuola di I grado su posto comune;
- 5 anni svolti nella scuola di II grado interamente su sostegno con titolo.
Calcolo:
- 5 anni complessivi nel I grado: 25 punti per il 2026/27 (5 × 5);
- 5 anni complessivi nel II grado: 15 punti (3 × 5);
- 5 anni nel II grado su sostegno con titolo: 15 punti (3 × 5).
Totale preruolo: 55 punti.
Esempio 3
Docente titolare su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado con:
- 10 anni complessivi di preruolo;
- 5 anni svolti nel I grado interamente su sostegno con titolo;
- 5 anni svolti nel II grado interamente su sostegno con titolo.
Calcolo:
- 5 anni complessivi nel I grado: 25 punti per il 2026/27 (5 × 5);
- 5 anni nel I grado su sostegno con titolo: 25 punti (5 × 5);
- 5 anni complessivi nel II grado: 15 punti (3 × 5);
- 5 anni nel II grado su sostegno con titolo: 15 punti (3 × 5).
Totale preruolo: 80 punti.
Esempio 4
Docente titolare su posto di sostegno nella scuola primaria con:
- 10 anni complessivi di preruolo;
- 5 anni svolti nella scuola primaria interamente su sostegno con titolo;
- 5 anni svolti nella scuola dell’infanzia su posto comune.
Calcolo:
- 5 anni complessivi nella primaria: 25 punti per il 2026/27 (5 × 5);
- 5 anni nella primaria su sostegno con titolo: 25 punti (5 × 5);
- 5 anni complessivi nell’infanzia: 15 punti (3 × 5).
Totale preruolo: 65 punti.
Conclusioni
In sintesi, il raddoppio del punteggio nelle graduatorie interne d’istituto, così come nella mobilità, spetta soltanto ai docenti titolari su posto di sostegno, in relazione agli anni di servizio svolti su sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Il beneficio può riguardare:
- servizio di ruolo;
- servizio di preruolo;
- servizio prestato in altro ruolo.
Tuttavia, il calcolo varia in base al rapporto tra il servizio svolto e l’attuale ordine o grado di titolarità. Proprio per questo motivo è fondamentale compilare con attenzione l’Allegato D, indicando separatamente gli anni utili al raddoppio.
Per approfondire, è utile consultare anche la scheda UIL Scuola RUA, che riporta esempi pratici di calcolo e chiarimenti applicativi.


