HomeSostegno e inclusioneGli ITP partecipano al TFA sostegno senza i 24 CFU

Gli ITP partecipano al TFA sostegno senza i 24 CFU

È stato pubblicato il decreto n. 92 del 8 febbraio 2019 che disciplina in via definitiva le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (c.d. TFA sostegno). L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del MIUR nella propria pagina social ha chiarito, con una tabella riassuntiva, i requisiti per l’accesso al corso di specializzazione su sostegno (meglio noto come TFA sostegno).

ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)
Come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, gli insegnanti tecnico pratici potranno accedere con il solo possesso del diploma, senza dover né possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche né aver prestato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni.
L’art. 5 comma 2 del DM 92/2019 prevede che:

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso“.

Questa disposizione ricalca esattamente quanto previsto dalle norme transitorie e finali del D.lgs 59/2017. Com’è noto quella disposizione esonera i docenti tecnico pratici fino all’anno scolastico 2024\2025 sia dal possesso dei 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sia dal possesso della laurea triennale (requisiti che appunto saranno invece richiesti a partire dall’anno scolastico 2024\2025).

I MOTIVI DI QUESTA SCELTA
Lo stesso DM 92/2019 nelle premesse statuisce di dover contemperare le modifiche disposte dall’articolo l, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n. 59/2017 con le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente, con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici.
In particolare va ricordato come il D.lgs 59/2017 fin dalla sua origine prevedeva che gli ITP potessero partecipare per le loro classi di concorso tecnico-pratiche senza il possesso dei 24 CFU e facendo riferimento alla requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Per questa ragione i docenti in parola non hanno conseguito nei mesi scorsi i 24 CFU.
Con l’apertura del corso di specializzazione su sostegno ai docenti non abilitati (ivi compresi i docenti tecnico-pratici) il MIUR ha dunque ritenuto di non richiedere i 24 CFU per non tradire le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente. Diversamente, infatti, qualora il MIUR avesse previsto anche per loro il possesso dei 24 CFU, questi avrebbero potuto adire le vie legali con ottime probabilità di vedere accolte le loro pretese. In alternativa il MIUR avrebbe potuto introdurre questo requisito anche per i docenti ITP ma avrebbe dovuto concedere un tempo congruo per poter conseguire tali CFU il ché avrebbe però comportato inevitabilmente sostanziali ritardi nell’attivazione del corso di specializzazione sul sostegno.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SUI 24 CFU
Nonostante l’esonero dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, i docenti tecnico pratici dovranno comunque svolgere la seconda prova concorsuale che verterà proprio su dette discipline. Infatti, nessun esonero è stato disposto in tal senso.

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