Il 5 marzo 2026 l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha adottato la Raccomandazione n. 2/2026, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e comunali. Il provvedimento, riferisce il Garante, nasce da numerose segnalazioni di famiglie di alunne e alunni con disabilità non autosufficienti relative a situazioni che interessano le istituzioni scolastiche e che si verificano sia durante l’orario scolastico sia durante le attività educative e ricreative, extra-scolastiche, sotto l’egida degli istituti stessi.
In particolare, viene segnalato che alunne e alunni con disabilità non autosufficienti, per i quali la necessità di assistenza igienico-personale risulta formalmente prevista nei documenti di progettazione individualizzata – quali il Piano Educativo Individualizzato (PEI), i piani riabilitativi individuali, il Progetto di Vita personalizzato, i piani assistenziali o altri strumenti di presa in carico sociosanitaria – non ricevono un supporto adeguato.
Si rappresentano situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle quali tali alunni:
- non ricevono assistenza igienico-personale adeguata (uso dei servizi igienici, cambio di indumenti, cura dell’igiene personale);
- vengono lasciati in condizioni incompatibili con la dignità della persona;
- vengono, in alcuni casi, di fatto esclusi dalla frequenza e dalla partecipazione ad ogni tipologia di attività o rimandati a casa;
- vedono le famiglie ripetutamente contattate e chiamate a intervenire “in urgenza”, poiché la struttura dichiara di non disporre di personale o di non sapere “a chi spetti” l’intervento.
Le segnalazioni evidenziano un fenomeno non episodico, ma riconducibile a incertezze organizzative e ad una non corretta individuazione delle responsabilità interne.
L’Autorità sottolinea con fermezza che nessuna differenza di gestione amministrativa (statale, paritaria o comunale) può determinare un vuoto di tutela: il diritto dell’alunno con disabilità resta unico, essenziale e inderogabile; trattasi di diritto che, peraltro, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a prendere in considerazione nell’ambito del proprio Piano per l’inclusione, di cui all’art. 8, co. 1 Decreto legislativo n. 66/2017.
Il riconoscimento effettivo di tale diritto secondo le modalità e le competenze ribadite nel presente provvedimento, inoltre, deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, non essendo ammesse deroghe a livello né regionale né comunale né territoriale.
Di seguito si riportano le raccomandazioni “sulla garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti durante l’orario scolastico ed educativo”.
Destinatari
- Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
- Dirigenti e Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche paritarie
- Responsabili delle scuole dell’infanzia comunali e dei servizi educativi degli Enti Locali nell’ambito del sistema integrato 0–6
1. L’assistenza igienico-personale come diritto essenziale e condizione minima di inclusione
L’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti, quando prevista nei PEI o negli altri strumenti di progettazione individualizzata, costituisce una prestazione essenziale, non differibile, immediatamente esigibile e la cui mancata esecuzione dà luogo ad una forma di discriminazione indiretta (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III 12/12/2025, n. 32431), strettamente connessa:
- al diritto allo studio e alla frequenza effettiva;
- alla partecipazione piena alla vita scolastica ed educativa;
- alla tutela della salute, dell’igiene e dell’integrità fisica;
- al rispetto della dignità umana e della riservatezza personale.
Essa non è un servizio accessorio, ma rappresenta una condizione minima affinché l’inclusione scolastica e educativa sia reale e non meramente formale.
Laddove tale assistenza venga omessa o ritardata, la scuola o il servizio educativo diventano di fatto un luogo non accessibile, poiché non consentono alla persona di permanere in condizioni di dignità, sicurezza e pari opportunità.
2. Chiarimento delle competenze: assistenza di base e assistenza specialistica
L’Autorità rileva che una delle principali criticità deriva dalla confusione tra assistenza igienico-personale di base e assistenza specialistica.
L’assistenza igienico-personale di base rientra nell’ausilio materiale non specialistico necessario per la frequenza di ogni attività scolastica, educativa e ludica anche al di fuori della sede dell’istituto scolastico, svolta sotto l’egida dello stesso, e comprende l’accompagnamento e il supporto nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, in particolare per gli alunni per i quali tale misura è prevista nei PEI e nei piani assistenziali o riabilitativi individuali.
L’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione riguarda invece interventi educativi e relazionali ulteriori e pertanto non può mai sostituire né comprendere l’assistenza di base.
La distinzione è chiaramente delineata già dalla Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3390 del 30 novembre 2001.
3. La Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3390/2001: assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza
La Nota Ministeriale n. 3390/2001, già richiamata, afferma un principio decisivo, ancora oggi valido: il diritto all’assistenza deve essere assicurato in ogni caso, anche mediante l’esercizio dei poteri organizzativi della direzione scolastica o del responsabile del servizio educativo.
Essa stabilisce che la dirigenza deve garantire l’assistenza attraverso ogni possibile forma di organizzazione del lavoro, utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Ne discende che:
- eventuali resistenze o difficoltà interne non possono ricadere sull’alunno, specie quando l’assistenza igienica è prevista nei documenti individualizzati;
- l’assenza di procedure non può giustificare l’omissione;
- il ricorso ordinario alla famiglia costituisce un indice di disfunzione organizzativa.
4. Il D.Lgs. 66/2017 e il profilo professionale del personale scolastico
Il Decreto legislativo n. 66 del 2017, all’art. 3, comma 2, lettera c), stabilisce che lo Stato provvede all’assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale.
Il riferimento al profilo professionale chiarisce che l’assistenza di base, inclusa quella igienico-personale, costituisce una delle mansioni proprie del personale scolastico ed è, in ogni caso, un obbligo organizzativo ordinario.
5. CCNL Scuola 2024: esplicita previsione dell’igiene personale
Il CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, nell’Allegato A, prevede espressamente che il collaboratore scolastico, al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presti ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Nella descrizione della declaratoria si legge: “Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità … nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Tale previsione contrattuale rende inequivoca la riconducibilità dell’assistenza igienicopersonale al perimetro delle mansioni ordinarie.
6. Scuole comunali dell’infanzia e servizi educativi degli enti locali
L’Autorità chiarisce che la presente Raccomandazione si applica integralmente anche alle scuole dell’infanzia comunali e ai servizi educativi gestiti dagli enti locali nell’ambitodel sistema integrato 0–6.
In tali contesti, la natura giuridica del datore di lavoro non deve comportare una compressione del riconoscimento effettivo del diritto essenziale dell’alunno alla cura igienico-personale e ad ogni attività finalizzata a garantirne l’igiene personale, specialmente quando tale misura sia prevista nei piani educativi e assistenziali individualizzati.
7. Omissione dell’assistenza e profili di discriminazione
La mancata garanzia dell’assistenza igienico-personale, quando necessaria e prevista nella progettazione individualizzata, può configurare:
- violazione del diritto all’istruzione inclusiva (art. 24 Convenzione ONU);
- discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006;
- negazione di misure organizzative essenziali assimilabile a un mancato accomodamento ragionevole
In tale prospettiva, la mancata predisposizione di assistenza igienico-personale necessaria costituisce una omissione assistenziale, e una violazione dell’obbligo di accomodamento ragionevole di cui all’art. 5-bis della Legge 104/1992 e, in relazione all’ambito specifico preso in considerazione, richiamato anche dall’art. 3, co. 1 del Decreto legislativo n. 66 del 2017. La violazione dell’obbligo di accomodamento
ragionevole assume una rilevanza discriminatoria.
8. Assistenza igienico-personale quale accomodamento ragionevole: fondamento internazionale e nazionale
L’Autorità intende chiarire che la garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti, costituisce, a tutti gli effetti, una misura riconducibile al concetto di accomodamento ragionevole.
Tale principio trova fondamento diretto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009, la quale definisce l’accomodamento ragionevole come l’adozione di modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, al fine di garantire alle persone con disabilità l’esercizio dei diritti su base di uguaglianza con gli altri.
In particolare, l’articolo 24 della Convenzione impone agli Stati l’obbligo di assicurare un sistema educativo inclusivo e di predisporre le misure necessarie affinché l’alunno con disabilità possa accedere, permanere e partecipare pienamente all’esperienza scolastica.
Nel diritto interno, l’obbligo di accomodamento ragionevole è stato espressamente recepito attraverso l’introduzione dell’articolo 5-bis della Legge n. 104/1992, che sancisce il dovere delle amministrazioni e dei soggetti responsabili di adottare accomodamenti ragionevoli al fine di garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in condizioni di uguaglianza.
Inoltre, a mente dell’art. 3, co. 1 del Decreto legislativo n. 66/2017, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, e per il tramite dell’amministrazione scolastica, perseguono l’obiettivo di garantire le prestazioni per l’inclusione scolastica
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Ne discende, come detto, che l’assistenza igienico-personale, quando prevista nei documenti di progettazione individualizzata (PEI, piani assistenziali e riabilitativi, Progetto di Vita), non può essere considerata un intervento facoltativo o meramente organizzativo, ma rappresenta una misura necessaria e appropriata per rendere effettivo il diritto allo studio e alla frequenza scolastica e, in quanto tale, va garantita anche laddove siano necessari interventi successivi e ripetuti a favore del medesimo alunno nell’arco della stessa giornata.
La sua omissione o il suo ritardo non configurano soltanto una disfunzione gestionale, ma possono integrare un vero e proprio mancato accomodamento ragionevole, con conseguente esclusione sostanziale dell’alunno e violazione del principio di non discriminazione, rilevante anche ai sensi della Legge n. 67/2006.
9. Principi istituzionali inderogabili
Alla luce delle fonti richiamate e delle criticità riscontrate, l’Autorità enuncia i seguenti principi inderogabili:
- l’assistenza igienico-personale, quando prevista nei documenti individualizzati, è condizione essenziale della frequenza, della partecipazione attiva e dell’inclusione
- deve essere garantita con tempestività e continuità durante l’intero orario di frequenza;
- non è ammissibile trasformarla in un onere rimesso alla famiglia;
- deve essere gestita mediante procedure chiare e personale incaricato;
- nessuna difficoltà organizzativa può tradursi in omissione.
Alla luce delle segnalazioni ricevute e del quadro normativo e contrattuale vigente, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
RACCOMANDA
a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali, paritarie e comunali, e ai rispettivi dirigenti e responsabili, di adottare – con urgenza – misure organizzative strutturate e permanenti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli, affinché sia garantita, senza eccezioni e senza ritardi, l’assistenza igienico-personale alle alunne e agli alunni con disabilità non autosufficienti per i quali tale necessità sia prevista nei PEI, nei piani riabilitativi individualizzati, nel Progetto di Vita o nei piani assistenziali di riferimento, sia durante l’orario scolastico sia durante le attività educative e ricreative, extra-scolastiche, svolte sotto l’egida degli istituti stessi.
L’Autorità richiama la responsabilità diretta delle direzioni scolastiche e dei responsabili educativi e si riserva ogni ulteriore intervento istituzionale nei casi di persistente omissione o violazione.


