Già nei giorni scorsi la FLC CGIL aveva evidenziato alcune storture in merito al funzionamento dell’algoritmo utilizzato dal Ministero per il conferimento delle supplenze da GAE/GPS.
Tra queste, una è assai grave, poiché è tema che sta generando un conflitto da diritti diversi, ma entrambi legittimi: il diritto allo studio degli studenti disabili, che passa anche attraverso la figura del docente specializzato e il diritto al collocamento mirato di chi detiene una condizione personale tutelata da una riserva di legge, come nel caso dell’invalidità civile tutelata dalla Legge 68/99.
La procedura informatizzata infatti assegna le quote di posti dei riservisti senza considerare la graduatoria di appartenenza dei docenti e senza considerare il possesso o meno della specializzazione sul sostegno o l’esperienza pluriennale acquisita su quella tipologia di posto.
In particolare, per le supplenze relativa a posti di sostegno, ove la priorità nell’accesso è riconosciuta ai docenti specializzati presenti in GAE (negli appositi elenchi) e nella prima fascia GPS sostegno, il software è stato programmato in maniera da applicare la riserva in modo indiscriminato: considera GAE e GPS come un’unica graduatoria, non distingue docenti specializzati (presenti in prima fascia), docenti con 3 anni di esperienza sul sostegno (iscritti in seconda fascia) e docenti senza titolo di specializzazione né esperienza di lavoro sul sostegno chiamati dalle graduatorie incrociate di posto comune.
In sostanza il software ha trattato le riserve senza rispetto di graduatorie diverse fasce diverse, tanto che docenti senza specializzazione hanno avuto la supplenza su posto di sostegno mentre docenti specializzati non sono stati nominati.
Si tratta di errori seriali, riscontrati in tutte le province. Anche noi ci siamo già occupati della questione già l’anno scorso con un articolo pubblicato in data 23 settembre 2021 visionabile qui.
La questione risulta alquanto problematica laddove la Legge 104/1992 all’art. 14 comma 6 prevede che:
L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”.
Per questo motivo la FLC CGIL mette a disposizione dei lavoratori nelle sedi di consulenza territoriali una diffida volta alla tutela dei docenti specializzati o di quelli con esperienza almeno triennale su posto di sostegno esclusi dalle supplenze a causa dell’algoritmo.


