La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto la possibilità di bandire, su base regionale, procedure selettive riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
La misura è frutto dell’approvazione dell’emendamento a prima firma On. Casa (M5S) così come riformulato dal Governo.
18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, e solo all’esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utiizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.
18-decies: Il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all’acceso al ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui al comma 18-novies. La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministero dell’Istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande , la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.
18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, i canddidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazioen e la data dell’aggiornamento.
Pertanto, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, delle procedure selettive su base regionale finalizzate all’acceso al ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del titolo di specializzazione, attraverso cui formare delle graduatorie che saranno integrate ogni due anni a seguito di un’analoga procedura concorsuale.
Non si tratterebbe quindi di una procedura “una tantum”, ma di una procedura che dovrebbe svolgersi con cadenza biennale. L’emendamento non specifica la natura delle prove concorsuali ma rimanda a un successivo decreto la definizione, tra l’altro, della configurazione delle prove concorsuali e dei titoli valutabili.
Ogni due anni sarà inoltre possibile l’aggiornamento delle graduatorie sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura concorsuale e la data dell’aggiornamento.
Tali graduatorie, non soggette a scadenza, saranno utilizzate per le immissioni in ruolo in caso di esaurimento delle vigenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo (GM2016, GM2018, GAE, GM2020) e in seguito alle immissioni in ruolo di cui alla c.d. “chiamata veloce”.
Si tratta quindi di una procedura concorsuale utile alla formazione di una graduatoria da cui si possa attingere in subordine e in via residuale per garantire l’insegnamento su sostegno attraverso l’impiego di personale di ruolo, fermo restando l’espletamento dei concorsi in atto (concorso ordinario e straordinario).
L’intenzione è quella di definire con decreto del Ministro dell’istruzione – di cui non è indicata la natura – modalità di accesso in ruolo sui residuati posti di sostegno diverse da quelle ordinarie – che continuerebbero comunque a sussistere – e, presumibilmente, semplificate rispetto a queste ultime.
18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies. 18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.