L’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, almeno fino al 31 dicembre 2024, è stato possibile sia con il possesso di un titolo di laurea coerente con almeno una classe di concorso sia anche con un diploma ITP che consente di insegnare una classe di concorso appartenente alla tabella “B”.
Accade tra l’altro frequentemente che vi siano candidati che, pur in possesso della relativa laurea, abbiano fatto accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA) con il Diploma oppure abbiano conseguito successivamente la laurea successivamente al conseguimento della specializzazione.
Si tratta di una questione rilevante perché il possesso della “laurea” o del “diploma” rileva ai fini dell’inquadramento contrattuale di “docente diplomato” oppure “docente laureato” e, di conseguenza, sulla relativa retribuzione. Finalmente arriva un chiarimento sulla questione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
IMMISSIONI IN RUOLO
Nel corso della fase II delle immissioni in ruolo relative a posto di sostegno (relativa alla scelta della scuola all’interno della provincia di assegnazione) al candidato verrà chiesto di indicare il titolo di studio attualmente posseduto.
Ciò considerato considerato che nelle graduatorie del concorso di sostegno possono esserci sia docenti laureati che docenti con il solo diploma. Per le lauree, dovranno essere fornite diverse specifiche informazioni (tipo di laurea, università presso la quale è stata conseguita, data di conseguimento).
Come riporta e spiega la CISL Scuola, l’Amministrazione a questo proposito ha precisato che si terrà conto della situazione in cui attualmente si trova il candidato: pertanto chi, ad esempio, avesse partecipato al corso di specializzazione sul sostegno (TFA) con il solo diploma, ma si fosse poi laureato successivamente al conseguimento della specializzazione, ha comunque titolo ad indicare quale titolo di studio la laurea. Conseguentemente l’inquadramento contrattuale e la relativa retribuzione saranno quelle del docente laureato.
In caso di procedure d’ufficio (cioè qualora in candidato non compili la domanda per la fase II), il candidato sarà considerato come diplomato.
DOCENTI GIÀ IMMESSI IN RUOLO
Sempre la CISL Scuola fa sapere che tale criterio si applica anche per coloro che, privi di abilitazione, fossero già stati assunti in ruolo su posto di sostegno.