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Docenti di sostegno: anche chi esprime disponibilità alla conferma, dovrà compilare la sezione delle preferenze [FAQ e Chiarimenti]

Fino al 30 luglio (ore 14) sarà possibile presentare la domanda per il conferimento delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità, per i docenti di sostegno, di “confermare” o meno la disponibilità alla nomina sulle medesima scuola di servizio dell’anno scolastico 2024/2025, in conformità a quanto previsto dal

In questa fase i docenti possono:

  • Confermare la disponibilità alla nomina nella scuola del servizio 2024/25. In questo caso dovranno anche specificare che tipologia di contratto intendono accettare cliccando su una o più delle opzioni possibili (31 agosto, 30 giugno e spezzone) il sistema ovviamente comincerà dall’opzione più favorevole per il candidato. Nel caso di disponibilità anche per lo spezzone, il candidato deve esprimere la disponibilità a completare sulla stessa classe di concorso o anche su altre classi di concorso e, ai fini del completamento territoriale, è possibile scegliere  tra scuola, comune, distretto e provincia.
    Nel caso di docenti che nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati in servizio su più scuole, la sezione potrà essere compilata (o meno) per le varie scuole per le quali il candidato è stato individuato come confermabile ai fini della continuità didattica da parte del Dirigente Scolastico. Laddove più Dirigenti Scolastici abbiano inserito lo stesso aspirante, nella domanda si potranno ordinare tali preferenze.
  • Non dare la disponibilità, in questo caso il candidato non concorrerà alla conferma e si procederà normalmente con la compilazione delle fasi successive.

L’espressione della volontà di partecipare o meno alla procedura per la conferma è definitiva e vincolante. Conseguentemente, ove ricorrano tutte le condizioni e il docente sia confermato, sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze, compreso l’interpello.

Anche chi esprime disponibilità alla conferma, dovrà compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio. Infatti, la conferma opererà solamente se l’ambito territoriale verificherà il diritto alla conferma ovvero se il docente rientrerà o meno nell’ambito del contingente dei nominati.

Prima di procedere alla conferma l’Ufficio scolastico territorialmente competente dovrà verificare che il docente abbia titolo alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell’ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze.

A tale scopo, gli uffici scolastici faranno quindi girare “a vuoto” l’algoritmo per valutare se il diretto interessato compare negli elenchi dei nominati a prescindere della tipologia di posto o classe di concorso. Basta quindi che il nominativo dell’interessato compaia in qualunque classe di concorso con qualsivoglia quantità oraria. Il docente potrà essere riconfermato solo se, nell’elaborazione del cosiddetto “bollettino zero” – un documento interno non destinato alla pubblicazione – risulterà destinatario di un incarico, in base alla sua posizione in graduatoria e alle preferenze espresse (posto intero, spezzone, fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, posto comune o posto di sostegno).

Qualora non operi la conferma il docente concorrerà normalmente al conferimento delle supplenze in base alle preferenze espresse.

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