È stato pubblicato il decreto n. 92 del 8 febbraio 2019 che disciplina in via definitiva le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (c.d. TFA sostegno).
Rispetto alla bozza pubblicata a dicembre 2018, vengono modificati i requisiti di accesso per la scuola secondaria, grazie alle modifiche contenute nella Legge di bilancio 2019. Si integrano e aggiornano, inoltre, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 che disciplina in generale il corso di specializzazione in questione.
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Costituisce titolo di accesso per la scuola secondaria di I e II grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
In sostanza potranno partecipare coloro che siano in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
- Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado).
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU.
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + 3 anni di servizio svolti negli ultimi 8 anni indipendentemente che siano stati svolti su sostegno o su posto comune (solo in prima applicazione, cioè esclusivamente per il prossimo ciclo di specializzazione). I 3 anni di servizio possono essere stati prestati nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) potranno partecipare alle selezioni del corso, senza il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Infatti, l’art. 5 del decreto (disposizioni transitorie e finali) prevede che fino alla scolastico 2024\2025 rimangono fermi i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Quest’ultima prevede, infatti, come titolo di accesso alla classe di concorso unicamente il possesso del diploma di maturità previsto dalla tabella B allegata al DPR n. 19/2016.
In sostanza la norma ricalca esattamente quanto previsto dal D.lgs 59/2017 con riferimento alla partecipazione al concorso per posti di insegnante tecnico pratico.
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Restano fermi i requisiti di partecipazione per gli insegnanti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia:
- L’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
- Viene considerato titolo di accesso anche il diploma di magistrale abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001\2002.
AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI ABILITATI ALL’ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
DATA UNICA PER IL TEST DI PRESELEZIONE
Come dispone l’art. 2 comma 2, il MIUR stabilirà una data unica nazionale per il test preliminare di ciascun indirizzo di specializzazione. Ciò significa che dovrebbe essere quindi preclusa la possibilità di poter concorrere in più università (cosa che nei precedenti cicli era di fatto stata consentita).
LA STRUTTURA DELLE PROVE SELETTIVE
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:
- un test preliminare costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
- una o più prove scritte ovvero pratiche.
- una prova orale
L’articolazione delle prove scritte è stabilita dalle università. Le prove vertono su una o più delle tematiche suddette e non prevedono domande a risposta chiusa.
Per quanto riguarda il test preliminare non è richiesto il voto minimo di 21/30 ma si introduce una “soglia mobile”, ovvero accedono alle prove scritte il doppio dei candidati, a prescindere dal punteggio conseguito.
ASSENZE
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento (questa rappresenta una novità, visto che il DM 30 settembre 2011 prevede una percentuale di assenze del 10%). Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.
ABBREVIAZIONE DEI PERCORSI PER I DOCENTI GIÀ SPECIALIZZATI SU ALTRI ORDINI\GRADI
Le università dovranno predisporre dei percorsi abbreviati per i docenti già specializzati su altri ordini\gradi di scuola fermo restando il fatto che i docenti in questione dovranno collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito oppure che nei precedenti cicli abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano immatricolati oppure siano risultati vincitori di più procedure e abbiano optato per una di esse oppure ancora, siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ma non in posizione utile (c.d. idonei).
Gli atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio, in quanto questi devono essere diversificati per grado di istruzione.
AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO
Sono ammessi in soprannumero (cioè senza dover sostenere le relative prove di accesso e anche al di fuori dei posti messi a bando) i seguenti soggetti:
- I soggetti che nei cicli precedenti abbiano sospeso il percorso oppure, pur trovandosi in posizione utile, non si siano immatricolati
- I soggetti che siano risultati vincitori di più procedure e abbiano optato per una di esse
- I soggetti che siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito pur non collocandosi in posizione utile (c.d. idonei).
POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI IN ALTRO ATENEO
Il decreto prevede la possibilità, nel caso in cui in un certo ateneo la graduatoria di merito risulti composta da un numero di candidati inferiori rispetto ai posti banditi, di procedere a integrarla con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei e che ne facciano specifica richiesta e sua volta graduati dagli atenei (sulla base dei titoli posseduti) e fino a esaurimento dei posti disponibili.
TEMPISTICHE
A questo punto si attende l’ulteriore decreto ministeriale con cui si distribuiranno i posti del contingente nazionale fra i vari atenei e si fisseranno le date delle prove preselettive, date che saranno uniche a livello nazionale per ciascun ordine\grado di scuola. Di conseguenza, diversamente dai precedenti cicli, non sarà consentito partecipare alle selezioni in più università.
Al decreto ministeriale in questione, seguiranno poi i bandi delle singole università che a questo punto si attendono in primavera.
Decreto 92 del 8 febbraio 2019
COSTA STUDIARE
DM 30 settembre 2011
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