HomeSostegno e inclusioneCorsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili

Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili [Nota MUR]

Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha emanato la nota n. 25348 del 17 Agosto 2021, inviata a tutti gli uffici scolastici regionali avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, di cui di seguito si riporta il contenuto.


CORSI RUMENI

  • Quanto all’aspetto sostanziale:
    il “certificat” o “adeverinta” posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche dei titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania (https://www.enicnaric.net/romania.aspx#anc09_41) alla voce “Qualifications Framework”.
    Dovrà, pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il “certificat” sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga tra i tre delineati dal Processo di Bologna, sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno.
    Dovrà, inoltre, dimostrarsi che tale “certificat” sia sufficiente ed esclusivo titolo per l’insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il “certificat” con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell’insegnamento di sostegno di tipo “generalista” che preveda competenze formative valevoli per ogni classe di concorso e per ogni grado di scuola, cui eventualmente comparare tale “certificat.”
    Occorre inoltre dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno,(data la frequenza fulltime dichiarata nei diploma supplement), quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto.
    Non sono valutabili gli “adeverinta” (cioè certificati provvisori) finchè non sopravvenga il “certificat”.
    Occorre, ancora, esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena. 
  • Quanto all’aspetto formale:
    non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000.
    Infine, posto che il giudice del TAR Lazio con sentenza n. 78885 del 5 luglio 2021 (All. 1) ha inquadrato la fattispecie nell’art. 3, co. 1 lett.a) del DPR n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, sarà, comunque “l’amministrazione interessata” (come ivi definita) a dover far pervenire la domanda per la valutazione del titolo.
    Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili.
    Nell’attesa di ricevere le suddette istanze, si preannuncia che la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso al pubblico impiego, soggetti, questi ultimi, alla disciplina recata dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, dal giudice radicalmente esclusa.
    Al fine della preparazione dei documenti con le richieste formalità, nell’attesa della ricezione dell’istanza da parte dell’”amministrazione interessata” ex art. 3 citato, si allega un file con le istruzioni dettagliate (All. 3).

CORSI SPAGNOLI
In merito ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell’ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza, come “tituli propi”, sforniti di ufficialità nel lo Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall’ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021. /All.2).
In merito ai corsi spagnoli di altre Università, sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati.

Essi restano, allo stato, improcedibili.

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