Con il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente avviato un nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento rappresenta un passaggio particolarmente rilevante nel quadro delle politiche di reclutamento e formazione dei docenti specializzati, introducendo importanti novità legate sia ai requisiti di accesso sia alla gestione dei titoli conseguiti all’estero.
Il decreto recepisce infatti le modifiche normative introdotte dal D.L. 127/2015, con l’obiettivo di ampliare la platea dei docenti che potranno accedere ai percorsi di specializzazione.
Chi può accedere ai nuovi percorsi di specializzazione
Il nuovo ciclo di formazione prevede modalità di accesso specifiche per alcune categorie di docenti, individuate direttamente dal decreto ministeriale.
In particolare, potranno accedere ai percorsi:
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i docenti in possesso del titolo di accesso all’insegnamento che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno negli ultimi otto anni, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie (articolo 6 del decreto);
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i docenti che hanno conseguito una specializzazione sul sostegno presso università estere legalmente accreditate, con percorsi di durata non inferiore a 1.500 ore o 60 CFU, e che abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo in Italia con termini procedimentali già scaduti alla data del 24 aprile 2025 (articolo 7).
Attenzione: ai corsi sono ammessi esclusivamente i candidati che risultino in attesa del riconoscimento del titolo da almeno 120 giorni alla data del 24 aprile 2025.
In altri termini, alla medesima data devono essere trascorsi i quattro mesi previsti per legge entro i quali il Ministero è tenuto a fornire risposta alle istanze di riconoscimento.
Pertanto, è necessario essere in possesso di un titolo di sostegno conseguito all’estero per il quale la richiesta di riconoscimento sia stata presentata entro il 24 dicembre 2024.
Titoli esteri: obbligo di rinuncia alla richiesta di riconoscimento
Uno degli aspetti più significativi riguarda i docenti in possesso di specializzazione conseguita all’estero. Con apposito avviso ministeriale del 27 febbraio 2026, il Ministero ha definito la procedura necessaria per poter accedere ai nuovi percorsi attivati da università e INDIRE.
Per questi aspiranti, infatti, l’iscrizione ai percorsi italiani è subordinata a una condizione fondamentale: la rinuncia formale all’istanza di riconoscimento del titolo estero precedentemente presentata.
La rinuncia diventa quindi requisito indispensabile per partecipare ai nuovi percorsi di specializzazione, consentendo di superare definitivamente le lunghe attese legate alle procedure di riconoscimento amministrativo.
Fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno: oltre 60 mila posti da coprire
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il fabbisogno nazionale di docenti con specializzazione per le attività di sostegno, necessario per l’attivazione dei nuovi percorsi previsti dal D.M. 16 febbraio 2026, n. 26.
Il fabbisogno viene calcolato prendendo in considerazione i docenti che, negli otto anni precedenti all’attivazione dei percorsi, hanno prestato servizio su posto di sostegno nelle scuole statali e paritarie per almeno tre annualità, anche non consecutive, sul medesimo grado di istruzione, entro la data del 31 agosto 2025.
Da questo numero complessivo vengono però sottratti i docenti già iscritti ai percorsi di specializzazione attivati con il D.M. n. 75 del 2025, purché completino la formazione entro il 31 dicembre 2025.
Il risultato finale rappresenta il reale fabbisogno di nuovi docenti specializzati che il sistema scolastico italiano dovrà formare attraverso i nuovi percorsi di sostegno.
I dati evidenziano una necessità particolarmente elevata soprattutto nella scuola primaria, seguita dalla scuola secondaria di primo grado, confermando la persistente carenza di insegnanti specializzati sul territorio nazionale.
| Posti attivabili | Scuola dell’infanzia | Scuola primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale triennalisti | 10.388 | 36.947 | 16.297 | 9.601 | 73.233 |
| Di cui già iscritti ai corsi (conclusione entro 31 dicembre 2025) |
1.624 | 5.905 | 3.499 | 2.109 | 13.137 |
| Totale fabbisogno | 8.764 | 31.042 | 12.798 | 7.492 | 60.096 |
Con avviso del 27 febbraio, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito la finestra temporale nel corso della quale gli aspiranti ai percorsi di cui all’art.7 devono presentare la rinuncia alle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sul sostegno. Si ricorda che tale rinuncia è condizione necessaria per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione attivati da Indire o dalle università.
Il periodo nel quale è possibile presentare la rinuncia va dal 27 febbraio al 12 marzo 2026. Le rinunce eventualmente comunicate prima del 27 febbraio saranno considerate irricevibili.
L’inoltro delle rinunce può avvenire:
- tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile mediante il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo sul sostegno svolto all’estero, formulate all’Amministrazione attraverso la piattaforma medesima. Tale modalità deve essere utilizzata anche da coloro che hanno presentato istanze di riconoscimento utilizzando la suddetta piattaforma ed abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge;
- tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it, per il caso di istanze di riconoscimento del percorso formativo sul sostegno svolto all’estero, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo. Tale modalità deve essere, altresì, utilizzata da coloro che hanno un contenzioso giurisdizionale definito con sentenza di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno passata in giudicato o non ancora appellata alla scadenza del termine stabilito nel presente avviso.
Le rinunce pervenute prima dei termini su indicati saranno considerate irricevibili e prive di effetto e, pertanto, devono essere riformulate nei tempi e con le modalità sopra descritte.
Le rinunce formulate dai soggetti che, alla data del 24 aprile 2025, abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge devono essere prodotte, a cura degli stessi, nel relativo giudizio, dandone, altresì, comunicazione all’Amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, tutte le istanze di iscrizione verranno, comunque, accolte dall’INDIRE, assicurando la partecipazione ai predetti percorsi di specializzazione a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dall’articolo 2 del decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, e che abbiano espresso la rinuncia alle proprie istanze di riconoscimento dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, secondo le modalità sopra indicate.


