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Corsi “INDIRE” per specializzati esteri in attesa di riconoscimento: parere negativo del CSPI [Vedi il parere]

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato due distinti pareri relativi ai decreti recanti «Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106».

In questo articolo ci occupiamo del parere relativo allo schema di decreto per i percorsi relativi agli specializzati esteri in attesa di riconoscimento. Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente sul territorio dell’Unione Europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento del titolo, per la quale, alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge (1° giugno 2024), siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Il CSPI alla luce dell’analisi del testo:

  • Rileva la difformità tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti (art. 3, comma 2 e art. 6, comma 6), trattandosi di formazione universitaria nel primo caso, non universitaria nel secondo caso, quindi spendibile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione, costituisce un primo elemento di criticità dell’impianto dello schema di decreto.
  • Evidenzia altresì un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza.
  • Ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano. La semplificazione, rispetto ai percorsi ordinari di specializzazione erogati dalle Università (TFA sostegno), riguarda tanto il numero di crediti da acquisire, da 36 a 48, quanto la modalità di erogazione delle lezioni e dei laboratori, totalmente on line, e le attività di tirocinio. Queste ultime, infatti, sono previste esclusivamente per coloro che non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle Università, almeno un anno scolastico di servizio svolto in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado di interesse.
  • Sottolinea che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71).
  • Ritiene che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela. Le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno
    fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte il CSPI, pur prendendo atto che lo schema di decreto in esame sia attuativo dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esprime parere negativo e chiede che l’Amministrazione si faccia carico delle criticità rilevate, facendo chiarezza sul sistema di riconoscimento della validità dei titoli di specializzazione acquisiti all’estero.

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