La Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto Agosto) è intervenuta anche sul tema della continuità didattica degli insegnanti di sostegno specializzati, prevedendo che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, venga emanato il Decreto attuativo di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs 66/2017.
Art. 32 comma 6-quinquies.
Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
L’art. 14 comma 3 del D.Lgs 66/2017 prevede che:
Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ((per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti)) ai docenti con contratto a tempo determinato ((e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12)) ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonchè quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131″.
Orbene, tale norma, già presente nel D.lgs 66/2017 consente sulla base della valutazione del dirigente scolastico dell’interesse dell’alunno disabile e sulla base dell’eventuale richiesta della famiglia, la conferma dei docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio a sostegno dell’alunno disabile nell’anno scolastico precedente.
DECRETO ATTUATIVO
La stessa norma prevedeva che con successivo decreto del Ministero si sarebbero dovute definire le modalità attuative anche apportando le opportune modifiche al DM 13 giugno 2007 n. 131 (c.d. “Regolamento Supplenze”), decreto che dopo diversi anni non è stato ancora emanato, rendendo di fatto la norma in questione inapplicabile.
L’emendamento approvato nell’ambito del procedimento di conversione del D.L. Agosto impone adesso l’adozione di tale decreto attuativo entro il termine di 120 giorni.