Fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 gli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle GPS possono presentare l’istanza POLIS per il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
All’interno della stessa domanda, i docenti individuati dalle scuole come potenzialmente confermabili su posto di sostegno possono esprimere la volontà definitiva di aderire alla procedura finalizzata alla continuità didattica per l’anno scolastico 2026/2027.
La conferma, però, non è automatica e non è sufficiente selezionare la disponibilità alla continuità: il docente deve compilare anche la sezione ordinaria delle preferenze per le supplenze, necessaria affinché l’Ufficio scolastico possa verificarne la cosiddetta “nominabilità”.
Cos’è la continuità didattica sul posto di sostegno
La procedura è disciplinata dall’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e consente, al ricorrere di determinate condizioni, di confermare nella stessa scuola il docente che nell’anno scolastico 2025/2026 ha svolto una supplenza su posto di sostegno.
L’obiettivo è favorire la continuità educativa e didattica degli alunni con disabilità, tutelando la relazione instaurata con il docente e tenendo conto della situazione dell’alunno e del contesto della classe.
La procedura ha già attraversato una prima fase, che ha coinvolto le famiglie e le istituzioni scolastiche:
- entro il 31 maggio 2026 doveva essere acquisita la richiesta della famiglia;
- entro il 15 giugno la scuola doveva valutare positivamente la possibilità di conferma e acquisire la disponibilità iniziale del docente;
- entro il 26 giugno il dirigente scolastico doveva inserire l’esito positivo dell’istruttoria nel sistema SIDI.
La disponibilità espressa dal docente entro il 15 giugno aveva carattere soltanto preliminare e non vincolante. La decisione definitiva deve essere assunta adesso, attraverso la domanda POLIS per le supplenze.
Chi visualizza la sezione relativa alla conferma
La sezione dedicata alla continuità didattica non è disponibile per tutti gli aspiranti.
Possono accedervi esclusivamente i docenti per i quali il dirigente scolastico abbia concluso positivamente l’istruttoria e inserito preventivamente i relativi dati in piattaforma.
In altri termini, il docente non può chiedere autonomamente, per la prima volta nella domanda delle 150 preferenze, di essere confermato in una determinata scuola. La procedura deve essere stata già attivata sulla base della richiesta della famiglia e della valutazione positiva effettuata dalla scuola.
Quali docenti possono essere confermati
Il primo requisito è avere svolto nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno:
- fino al 31 agosto 2026;
- oppure fino al 30 giugno 2026, anche su spezzone orario.
Sono pertanto esclusi i docenti che hanno svolto esclusivamente una supplenza temporanea o breve.
Possono rientrare nella procedura:
- i docenti specializzati sul sostegno per lo stesso grado di istruzione, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati individuati nell’anno scolastico 2025/2026;
- i docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle GPS sostegno, purché siano stati nominati a livello provinciale attraverso lo scorrimento della stessa graduatoria;
- i docenti non specializzati individuati a livello provinciale attraverso lo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.
Non possono invece essere confermati i docenti non specializzati che hanno ottenuto l’incarico dalle graduatorie d’istituto o attraverso una procedura di interpello.
Come si aderisce nella domanda delle 150 preferenze
Il docente potenzialmente confermabile deve accedere alla sezione “Insegnamenti” dell’istanza e dichiarare se intende accettare oppure non accettare l’eventuale conferma.
In caso di adesione, deve indicare anche la tipologia di contratto alla quale è interessato:
- supplenza fino al 31 agosto 2027;
- supplenza fino al 30 giugno 2027 su posto intero;
- supplenza fino al 30 giugno 2027 su spezzone orario, con eventuale disponibilità al completamento.
A differenza della disponibilità iniziale acquisita dalla scuola entro il 15 giugno, la scelta effettuata nella domanda POLIS è definitiva, vincolante e irrevocabile.
Il docente può modificare la scelta soltanto finché la domanda è ancora aperta, annullando l’inoltro, apportando le modifiche e procedendo a un nuovo inoltro entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026.
È obbligatorio compilare anche le 150 preferenze
Sì. È questo uno degli aspetti più importanti della procedura.
Il Ministero precisa che anche il docente che aderisce alla conferma deve compilare il punto 5 dell’istanza, relativo all’espressione delle preferenze per le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
La compilazione serve all’Ufficio scolastico per verificare se il docente, in base alla propria posizione in graduatoria, alle disponibilità e alle preferenze espresse, avrebbe diritto a ottenere una qualsiasi supplenza.
In assenza della compilazione di tale sezione, il docente:
- non può essere confermato sul posto di sostegno;
- non può neppure ottenere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche attraverso la procedura informatizzata.
Non è quindi sufficiente selezionare “sì” nella sezione relativa alla continuità. È indispensabile completare anche la parte ordinaria della domanda.
Cosa significa verifica della “nominabilità”
Prima di disporre la conferma, l’Ufficio scolastico deve verificare che il docente abbia concretamente titolo a una nomina nell’ambito delle operazioni per l’attribuzione delle supplenze.
La verifica viene effettuata mediante la procedura informatizzata, tenendo conto:
- della posizione occupata nelle graduatorie;
- delle tipologie di posto o delle classi di concorso per le quali il docente partecipa;
- delle preferenze territoriali espresse;
- delle tipologie di contratto richieste;
- dei posti effettivamente disponibili.
Non è necessario che il docente risulti nominabile proprio sulla scuola o sul posto oggetto della conferma. È sufficiente che, sulla base della domanda presentata, abbia titolo a una qualsiasi nomina tra quelle disponibili nell’ambito della procedura provinciale.
Questo significa che l’inserimento di preferenze eccessivamente limitate potrebbe impedire al docente di risultare nominabile e, di conseguenza, far venir meno uno dei requisiti necessari per la conferma.
La scuola della conferma deve essere inserita tra le 150 preferenze?
No. La scuola nella quale dovrebbe operare la conferma non deve necessariamente essere inserita tra le 150 preferenze e non deve essere indicata obbligatoriamente come prima scelta.
La sede della possibile conferma è stata già comunicata dal dirigente scolastico attraverso il sistema SIDI. La sezione delle 150 preferenze svolge una funzione diversa: serve a verificare che il docente abbia titolo a ottenere una supplenza nell’ambito delle ordinarie operazioni provinciali.
Le due procedure, pur essendo gestite attraverso la stessa istanza, restano quindi distinte:
- nella sezione sulla continuità il docente accetta o rifiuta la possibile conferma;
- nella sezione ordinaria indica le sedi e le tipologie di supplenza necessarie alla verifica della nominabilità e all’eventuale attribuzione di un altro incarico qualora la conferma non possa essere disposta.
Quando può essere effettivamente disposta la conferma
L’adesione del docente non determina automaticamente l’assegnazione del posto.
Prima di procedere, l’Ambito territoriale deve verificare:
- che il docente abbia titolo a una qualsiasi nomina nell’ambito delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;
- che il posto di sostegno sia stato nuovamente istituito per l’anno scolastico 2026/2027;
- che il posto non sia stato assegnato a un docente di ruolo o a un docente destinatario di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;
- che la durata e la consistenza del posto siano compatibili con la tipologia di contratto indicata dal docente.
L’esito negativo anche di una sola verifica impedisce la conferma.
Le operazioni si svolgono dopo la conclusione:
- delle immissioni in ruolo;
- delle assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo;
- delle utilizzazioni;
- delle assegnazioni provvisorie.
Soltanto sui posti rimasti disponibili potrà quindi operare la conferma.
Cosa succede se la conferma non può essere disposta
Qualora il docente abbia aderito alla continuità ma non ricorrano tutte le condizioni previste, la conferma non viene effettuata.
In questo caso, avendo compilato la sezione ordinaria delle preferenze, l’aspirante partecipa normalmente alle operazioni informatizzate per l’attribuzione delle supplenze sulla base delle sedi, delle tipologie di posto e dei contratti indicati nella domanda.
La dichiarazione di disponibilità alla conferma, pertanto, non comporta la perdita delle altre possibilità di nomina nel caso in cui la procedura di continuità non vada a buon fine.
Cosa accade se il docente viene confermato
Qualora tutte le condizioni siano soddisfatte, l’Ufficio territorialmente competente dispone la conferma con precedenza assoluta rispetto alle ordinarie operazioni informatizzate di attribuzione delle supplenze.
Il provvedimento deve essere adottato e pubblicato entro il 31 agosto 2026.
Contestualmente:
- il docente viene escluso dalle ulteriori procedure per il conferimento delle supplenze;
- il posto viene sottratto dalle disponibilità utilizzabili dall’algoritmo;
- il docente non può ottenere altri incarichi, comprese le supplenze da graduatorie d’istituto e da interpello.
Resta salvo esclusivamente l’eventuale diritto al completamento orario nel caso di conferma su spezzone, nei limiti previsti dalla disciplina.
Rinuncia dopo la conferma e mancata presa di servizio
La scelta espressa nella domanda deve essere valutata con particolare attenzione.
In caso di conferma formalmente disposta, la successiva rinuncia o la mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
In caso di abbandono del servizio, la sanzione è ancora più grave e comporta la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
