HomeSostegno e inclusioneAlunni con disabilità hanno diritto ad avere insegnanti specializzati

Alunni con disabilità hanno diritto ad avere insegnanti specializzati [Sentenza TAR Campania]

Con sentenza del 14 Dicembre 2021, il TAR Campania (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso proposto dai genitori di un alunno con disabilità ribadendo l’importanza di assegnare insegnanti in possesso di idonea specializzazione.

La vicenda tra origine dal ricorso proposto dai genitori di minore affetto da patologia che lo rende portatore di handicap grave (art. 3, c. 3, Ln. 104/92), per il quale il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) aveva richiesto “per il prossimo anno scolastico la presenza del docente di sostegno per tutte le ore di permanenza a scuola (30 ore), la presenza di un assistente alla comunicazione per 18 ore e di un assistente materiale per 18 ore”.

Il PEI provvisorio prevedeva la presenza dell’insegnante di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico pari a 30 ore, mentre il Dirigente scolastico con la nota n. 1601/2020 comunicava l’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di sole 18 ore di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021.

Ne seguiva ricorso proposto dinanzi al TAR Campania che, già con la sentenza n. 4863 del 2020 lo accoglieva, precisando che il minore aveva diritto ad un insegnante specializzato, mentre con i provvedimenti impugnati si è assegnato un insegnante di sostegno, ma senza titolo di specializzazione.

I genitori quindi impugnavano il Decreto dell’USP e la nota a firma del Dirigente Scolastico con cui si assegnava un docente di sostegno senza titolo di specializzazione.

Con la sentenza del 14 Dicembre 2021, il TAR Campania:

  • conferma che vi è un’attività amministrativa illegittima, come posto in evidenza dalla sentenza n. 4863 del 2020 a causa dell’assegnazione di ore di sostegno senza determinazione del PEI definitivo ed in contrasto con quanto proposto dal GLO che aveva chiesto 30 ore data la gravità dell’handicap da cui è affetto il minore.
  • Vi è la lesione del diritto fondamentale allo studio, dal quale può ritenersi presuntivamente dimostrato che derivino pregiudizi non patrimoniali risarcibili, quali la maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa, causata dalla mancata assegnazione al minore dell’insegnante specializzato, come specificato nel dispositivo della sentenza sopra citata. Tali due elementi sono connessi da un palese nesso di causalità.
  • Sussiste anche l’elemento soggettivo, qualificato dalla violazione della pronuncia dello stesso TAR Campania n. 4863/2020 (la mancata assegnazione di un docente specializzato). Tale violazione conduce, in via di presunzione, a ritenere dimostrato che vi sia un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa. Tale pregiudizio viene individuato, in relazione al diritto inviolabile oggetto di lesione, nella privazione del supporto necessario a garantire al minore la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale.
  • La mancata messa a disposizione dell’insegnante di sostegno dotato delle necessarie competenze per rapportarsi utilmente con soggetto con disabilità ha per certo influito sul relativo percorso scolastico in integrazione, non potendosi, di conseguenza ritenere indimostrato il pregiudizio non patrimoniale risarcibile in capo ai ricorrenti.

Di conseguenza:

  • La domanda risarcitoria va quindi accolta e per l’effetto le Amministrazioni resistenti vanno condannate al pagamento in solido del risarcimento del danno che viene liquidato in via equitativa e va fissato nella somma di € 3.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria a favore di parte ricorrente.
  • Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della intervenuta fine dell’a.s. 2020/2021, ma va accolto per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno che va liquidato come sopra indicato a favore di parte ricorrente.

VEDI LA SENTENZA

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