HomeSindacati e AssociazioniTaglio del cuneo fiscale: ulteriori precisazioni di NoiPA e dell’Agenzia delle entrate

Taglio del cuneo fiscale: ulteriori precisazioni di NoiPA e dell’Agenzia delle entrate

NoiPa fornisce indicazioni sulle modalità di gestione della rinuncia al trattamento integrativo, l’Agenzia delle Entrate sull’Istituto della compensazione.


Le indicazioni di NOIPA

NOIPA, il sistema informatico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, con una specifica comunicazione scaricabile nell’area riservata di ciascun amministrato (settore scuola, AFAM e alcuni enti di ricerca) fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale.

In particolare riguardo al cosiddetto trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021 (se il reddito annuo complessivo individuale non superi i 28.000 euro), ciascun amministrato può utilizzare la funzionalità self service già in uso per il “Bonus 80 euro”, per:

  • rinunciare al trattamento integrativo
  • ripristinare il diritto al trattamento (è il caso di chi aveva rinunciato al “Bonus 80 euro”).

A coloro che avevano già rinunciato al Bonus e non effettueranno alcuna operazione di ripristino, non sarà corrisposto il trattamento integrativo.

Nella medesima comunicazione Noipa segnala che non è possibile utilizzare la modalità self-service per rinunciare all’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di redditi superiori 28.000 euro e fino a 40.000 euro annui.

Infine NOIPA ricorda che:

  • il trattamento integrativo sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020
  • l’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.

La Risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Legge 3/20 prevede che i sostituti d’imposta:

  • riconoscano in via automatica il trattamento integrativo
  • compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Sul secondo punto relativo all’istituto della compensazione e che interessa il settore privato e alcuni settori della Pubblica Amministrazione, (ad esempio Enti Pubblici di Ricerca, Università statali, ecc.), l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 35/E del 26 giugno 2020 ha fornito alcune importanti indicazioni. In particolare:

  • vengono istituiti due codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati
  • per il modello F24, viene istituito il codice tributo “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3
  • per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), viene istituito il codice tributo “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

L’Agenzia ricorda che:

  • i modelli F24 per compensazione del credito per l’erogazione del trattamento integrativo, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
  • l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
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