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Supplenze marzo 2020 (art. 121 Decreto Cura Italia) nel caso di rientro del titolare: dovranno pagare le scuole

L’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha previsto che: 

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. 

Con la successiva nota applicativa n. 392 del 18/03/2020, il Ministero dell’Istruzione aveva precisato che la proroga delle supplenze andava disposta a prescindere dal rientro del titolare, interpretando estensivamente la norma primaria nel senso di disporre i contratti di supplenza breve anche nel caso di rientro del titolare.

 

NOTA APPLICATIVA N. 392 DEL 18/03/2020

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa …”.

Già a suo tempo, l’ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni pubbliche) prese una ferma posizione di contrasto in ordine alle indicazioni ministeriali, con il documento del 25/03/2020 inviato al Ministero dell’Istruzione.

Adesso, con Nota Prot. n. 656 del 12 gennaio 2021 della direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti si evidenza come, a seguito di parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato circa il trattamento economico dei docenti incaricati in caso di rientro del titolare, il pagamento delle supplenze in emergenza sanitaria da Covid-19 è stato bloccato in quanto dalla suddetta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Infatti si rileva che in caso di rientro del titolare, tali contratti andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi, e non delle supplenze ordinarie, per i quali tuttavia non è stato comunicato un preciso stanziamento di risorse.

Al riguardo si richiamano inoltre, le Ministeriali nn. 392/2020, 8615/2020 e 10133/2020, che condizionava la possibilità di prorogare contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare, alla preventiva e precisa comunicazione del competente ufficio del Ministero riguardante le risorse messe a disposizione per tale finalità. Nel contesto sopra delineato si inserisce l’Avviso pubblicato nel SIDI in data 6 maggio 2020, con il quale è stato comunicato il blocco delle autorizzazioni al pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria, con rientro del titolare, stipulati e caricati nel SIDI.

Ciò posto, si evidenzia che i docenti incaricati ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 dovranno rivolgersi, per il pagamento delle proprie spettanze, alle Istituzioni scolastiche, quali soggetti che hanno stipulato il contratto di lavoro e sui quali gravava l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti per il conferimento degli incarichi di supplenza in emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità alle norme vigenti e alle circolari ministeriali in materia sopra citate.

Le Istituzioni Scolastiche che hanno conferito i suddetti incarichi, in assenza di apposite risorse finanziarie comunicate dallo scrivente ufficio, dovranno:

  1. provvedere al pagamento dei docenti interessati mediante proprie risorse finanziarie di bilancio, senza vincolo di destinazione, al fine di evitare ulteriori oneri di interessi e spese legali derivanti da contenziosi instaurati dal personale interessato, a cui non è stato riconosciuto il compenso per le prestazioni rese;
  2. procedere all’annullamento di quanto caricato su SIDI, mediante l’inserimento e la trasmissione del prospetto A-1.

Come afferma l’ANQUAP, se è vero che le scuole hanno sbagliato, l’errore è stato però indotto direttamente dal Ministero. In siffatte circostanze – afferma l’ANQUP – non pare corretto che a pagare le conseguenze siano le istituzioni scolastiche, anche in ragione del fatto che le scuole non dispongono di risorse proprie per pagare gli incarichi in parola. Peraltro, si determinerebbe una complicazione amministrativa con riferimento a versamenti contributivi erariali.

 

  documento ANQUAP del 13.01.21
  documento ANQUAP del 25.03.20
  nota del Ministero Istruzione n. 656

 

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