É stata sottoscritta oggi, 22 giugno 2023, l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2022-2024.
L’ipotesi definisce il riparto dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative che, nelle more della definizione dei comparti e delle aree di contrattazione, sono stati determinati tenendo conto del vigente assetto.
PERMESSI SINDACALI
il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati.
Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
DISTACCHI ED ASPETTATIVE
Le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell’Istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le Istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le Istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato – Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).


