A seguito dell’incontro tenutosi nel pomeriggio del 25 gennaio 2022 sull’argomento in oggetto le scriventi Segreterie sindacali (FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS) comunicano quanto segue.
Registriamo senz’altro come fatto positivo che da parte dell’Amministrazione si sia manifestata una disponibilità ad affrontare alcune tematiche precedentemente non prese in considerazione. Nel nuovo testo trasmesso nel corso della riunione ci sono state illustrate, infatti, alcune modifiche rispetto alla prima ipotesi di novembre, relative alla mobilità dei docenti neo-assunti a decorrere dall’a.s 2020/21 e ai trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa.
Trattandosi di una nuova e diversa proposta, rappresentiamo, ora, la necessità di una attenta e ponderata valutazione del testo.
Alcune considerazioni, condivise tra le scriventi, possono essere comunque avanzate fermo restando il contributo più dettagliato che è impegno di ognuna inviare:
a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.
b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un DPCM.
c) l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi. Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.
d) fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni.
Sugli argomenti sopra richiamati le OO.SS. avvertono la necessità di proseguire il negoziato riservandosi di valutare nel concreto i punti di avanzamento che consentano una auspicabile positiva conclusione della trattativa. Pertanto rappresentano la ferma volontà di proseguimento nel confronto di merito, al fine di eliminare le contraddizioni sollevate che faranno presenti nella convocazione di domani in cui saranno presenti per riprendere la trattativa.