Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams di Catania, con una nota a firma dei Segretari Provinciali, hanno fornito chiarimenti in merito alla riduzione oraria per il personale docente dovuta all’emergenza COVID-19.
Alle suddette OO.SS sono infatti pervenute ripetute segnalazioni relative a talune delibere del Collegio Docenti che prevederebbero la riduzione oraria d’insegnamento con il conseguente obbligo di recupero.
Tale riduzione, qualora sia dovuta allo stato emergenziale del COVID-19, non può in realtà determinare alcun obbligo di recupero dell’orario di servizio, così come previsto sia dall’art. 28 CCNL 2007/2009, che dalle circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/07/1980, in quanto dovuta a causa di forza maggiore.
Ma, ancor prima, la relativa delibera andrebbe piuttosto adottata dal Consiglio d’Istituto, sicché le delibere del Collegio Docenti di che trattasi sono da considerarsi inficiate da radicle nullità.
In ogni caso, si ricorda che nella CM 243 del 22 settembre 1979, è precisato che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Si ricorda inoltre che essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola disciplinato dai principi civilistici sull’obbligazione nei contratti, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Nel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per l’emergenza Covid-19, non soltanto si tratta di una riduzione per giusta causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dall’art. 28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, non andranno recuperate.
Riteniamo, dunque, che qualunque determinazione, intesa a ridurre l’orario di servizio dei Docenti per far fronte all’attuale esigenza emergenziale, non debba comportare alcun recupero.
Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dal Codice Civile.