HomeSindacati e AssociazioniRecupero frazioni orarie dovute alle lezioni in DAD/DID: chiarimenti della UIL Scuola

Recupero frazioni orarie dovute alle lezioni in DAD/DID: chiarimenti della UIL Scuola

A seguito dei numerosi quesiti aventi per oggetto l’obbligo per i docenti di dover recuperare eventuali frazioni orarie dovute alle lezioni in DAD, ovvero in DID, qualora queste non siano corrispondenti all’unità oraria di 60’, la UIL Scuola ha fornito chiarimenti.

Come è noto, infatti, in tutti i casi di quarantena che si verificano nei diversi ordini di scuola previsti dal Consiglio dei Ministri, attraverso i relativi decreti-legge, avviene frequentemente tale circostanza. È bene ricordare che il docente non è remunerato ad ore, ma per unità didattiche e che la riduzione di queste ultime può essere determinata o da causa di forza maggiore o da un progetto didattico che preveda la restituzione delle frazioni orarie.

In quest’ultimo caso solo agli alunni a cui sono state sottratte e non certo alla scuola per altre attività come la sostituzione di colleghi assenti.

Già prima della contrattualizzazione del rapporto d’impiego, le circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e la n. 192 del 3 luglio 1980 negano l’obbligo di recupero, quando le lezioni fossero ridotte per cause di forza maggiore.

Successivamente tale materia è stata regolata dal contratto di lavoro:

L’art. 28 comma 8 del CCNL 2006-09 tuttora vigente dispone che “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.”

Per cui, qualunque riduzione oraria derivante da attività didattiche svolte a distanza per cause legate alle “quarantene”, strettamente collegate alle misure anti-covid varate dal Governo, si configurano come cause di forza maggiore perché estranee alle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.

Per tali ragioni non vi è nessun obbligo di recupero. 

VEDI IL DOCUMENTO DELLA UIL SCUOLA

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