venerdì, Febbraio 7, 2025
HomeSindacati e AssociazioniPrerogative sindacali: la UIL Scuola RUA può partecipare all'informazione e al confronto;...

Prerogative sindacali: la UIL Scuola RUA può partecipare all’informazione e al confronto; esclusa invece dalla contrattazione collettiva

Secondo il CCNL 2019/2021 (art. 4), il sistema delle relazioni sindacali si articola sostanzialmente nella:

  • partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
  • contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa).

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:

  1. informazione;
  2. confronto;
  3. organismi paritetici di partecipazione

L’ESCLUSIONE DALLA UIL SCUOLA DALLA CONTRATTAZIONE
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, definisce nelle varie sezioni di competenza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali che, oltre alla RSU – che si configura come soggetto negoziale necessario nei livelli ove la stessa è prevista – sono le organizzazioni che hanno sottoscritto il “presente contratto”, ovvero il CCNL 18 gennaio 2024, tra le quali non è ricompresa la Federazione Uil Scuola Rua.

VEDI LA POSIZIONE DELL’ARAN

L’INFORMAZIONE E IL CONFRONTO E LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
Discorso diverso deve farsi invece per quanto concerne le prerogative dell’informazione e del confronto. Infatti, benché gli art. 5 e 6 del CCNL dispongano che anche tali prerogative spettino ai soggetti “titolari della contrattazione integrativa”, sul punto è intervenuta la sentenza di merito del Tribunale di Roma, che ha confermato quanto già era stato espresso in fase cautelare. 

Infatti, con sentenza n. 774 del 22 gennaio 2025, la terza sezione del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, si è pronunciata sul ricorso promosso dalla federazione UIL Scuola RUA nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), accogliendone la domanda e disponendo la disapplicazione degli artt. 5 e 6 del CCNL comparto scuola 2019/2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell’informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative all’informazione e al confronto.

Con la sentenza in esame, si riconoscono quindi alla UIL Scuola RUA le prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto. Viene invece confermata l’esclusione da tutti i livello della contrattazione (nazionale, regionale e di istituto).

VEDI LA SENTENZA
VEDI IL SITO DELLA UIL SCUOLA

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI