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Permessi retribuiti: secondo l’ARAN ne spettano solo tre; i sindacati chiedono la rettifica della nota

Il CCNL 2007, comparto scuola, all’art. 15 comma 2, rubricato “permessi retribuiti”, prevede che:

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Tale norma contrattuale quindi prevede che al personale docente (con contratto a tempo indeterminato) spettino 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari.

Secondo l’ARAN, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’ARAN, si esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico. Questo dovrà infatti limitarsi al un controllo formale della richiesta del dipendente senza poter sindacare sulla validità delle motivazioni (personali o familiari) addotte dal dipendente. 

Tale clausola deve considerarsi tuttora vigente poiché il nuovo CCNL sottoscritto in data 18 aprile 2019, prevede all’art. 1 comma 10 che le norme non espressamente toccate dal nuovo contratto continuano a trovare applicazione. Pertanto l’art. 15 comma 2 del CCNL 2007 è pienamente vigente.

SEI GIORNI DI FERIE UTILIZZABILI COME PERMESSI
L’art. 15 comma 2, inoltre, prevede la fruizione aggiuntiva di 6 giorni di ferie con le stesse modalità previste per la fruizione dei permessi retribuiti.
Secondo tale disposizione quindi il dipendente, potrebbe fruire di 6 giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche in aggiunta ai 3 giorni di permessi di cui sopra,  prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 cioè senza che il dipendente debba trovare il relativo sostituto.
Una volta richiesti a tale titolo, infatti, tali giorni non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.
Tra l’altro sulla questione si era già pronunciato positivamente anche il direttore generale dell’ufficio scolastico per la Calabria, con la nota 17734 emessa il 19 dicembre 2014. Nel provvedimento si legge che: 

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

 

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione”.

LA NUOVA INTERPRETAZIONE DELL’ARAN
L’ARAN, con nota del 4 aprile 2019 è nuovamente intervenuta sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 sostenendo, con un’interpretazione assai restrittiva, che non sarebbe più possibile fruire dei 6 giorni di ferie alla stregua di permessi per motivi personali e familiari (quindi senza divieto di sostituzione con supplente).  Secondo l’Aran i 6 giorni non spetterebbero in quanto permessi, ma solo come ferie con la conseguenza che potrebbero essere concessi a condizione che i docenti, possano essere sostituiti senza determinare oneri per lo Stato.
La tesi dell’ARAN si fonderebbe su quanto disposto dall’art. 1 , comma 54 della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), il quale dispone che i docenti di tutti i gradi di istruzione possano fruire delle ferie solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e che durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie possa essere consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative solo se vi sia la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che possano determinarsi ulteriori oneri per lo Stato.
Secondo la CISL scuola, la nota dell’ARAN si fonda su una errata interpretazione di quanto disposto dalla legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), che in effetti introduceva modifiche alla disciplina contrattuale ma non nel senso indicato dalla nota 2664. Le varie organizzazioni sindacati hanno manifestano il più totale dissenso sia in riferimento al merito che al metodo.

Sul merito le organizzazioni sindacali fanno notare come, dalla ricostruzione normativa effettuata, deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l’articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente. 
Un’interpretazione quella dell’ARAN che contrasta anche con quanto affermato dalla Giurisprudenza, in particolare dal Tribunale di Ferrara che, con la sentenza n. 54/2019 pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso.
Inoltre, per quanto attiene al metodo, le organizzazioni sindacati firmatarie del contratto esprimono profondo dissenso nel constatare che in relazione a questioni interpretative del Contratto nazionale di lavoro, l’ARAN si sia espressa unilateralmente, e, non del tutto convinta della risposta suggerisce di interpellare il Miur, garante della applicazione delle Leggi, trascurando che nel caso in questione trattasi anche e soprattutto di materia contrattuale, e che come tale debba vedere necessariamente coinvolte le Organizzazioni Sindacali, unici soggetti prioritariamente e direttamente garanti della applicazione dei Contratti Collettivi.
Pertanto le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel merito della suddetta nota Aran, chiedono di rettificarne il contenuto mentre, nel metodo, richiedono un incontro urgente al fine di concordare modalità di interlocuzione tra tra le parti firmatarie in presenza di quesiti e dubbi interpretativi su materie contrattuali atte ad evitare risposte e prese di posizione, da parte di Codesta Agenzia, non condivise e foriere solo di contenzioso.

Nota congiunta dei sindacati
Nota USR Calabria n. 17734 emessa il 19 dicembre 2014
Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 inviato a USR Puglia 

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