L’Associazione Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAP) con una richiesta inviata al Dr. Serra, Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, ha chiesto l’Adeguamento del testo dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 231-bis (c.d. Organico COVID) anche per il personale ATA.
La Legge 126/2020 (Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020) ha infatti modificato il testo originario della norma, eliminando la clausola risolutiva espressa dapprima presente e prevedendo che, nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale in questione assicuri le proprie prestazioni nella modalità del lavoro agile.
6-quater. All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile“.
Orbene, in seguito all’avviso SIDI del 28/10/2020 che “… su richiesta della Direzione Generale per il Personale Scolastico sono stati aggiornati i testi dei contratti di tipo N01, N15, N19 e N26 quando stipulati per art. 231-bis D.L. 34/2020 per il solo personale docente ed educativo, eliminando la clausola risolutiva”, l’ANQUAP fa rilevare che l’eliminazione della clausola risolutiva espressa riguarda tutto il personale scolastico, quindi anche il personale ATA.
In ragione di ciò, si chiede di intervenire per adeguare il testo dei contratti non solo per il personale docente ed educativo ma anche per il personale ATA.