Con riferimento alla comunicazione pervenuta per e-mail dalla Dott.ssa Alonzo nella giornata di ieri, domenica 23/08/2020 alle ore 18.34, relativa alla bozza delle indicazioni tecnico operative relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e sul Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) le scriventi Organizzazioni Sindacali fanno presente quanto segue.
Innanzitutto, ancora una volta, sono costrette a sollevare, in premessa, una questione di metodo sulla nota inviata appunto soltanto nel tardo pomeriggio di ieri e contenente indicazioni tecnico operative su PIA e PAI, peraltro senza l’indicazione del funzionario che la firmerebbe. Sta purtroppo acquisendo la forma di prassi ordinaria da parte del Ministero inviare alle Organizzazioni Sindacali bozze e documentazioni senza concedere il tempo materiale per l’esame delle stesse. Non è questo certo il modo migliore per chiedere alle OO.SS. la collaborazione con l’Amministrazione per conseguire il fine condiviso del BUON funzionamento della scuola; al contrario servirebbe l’adozione di un metodo che garantisca tempi e spazio adeguati per il confronto.
Nel merito:
- Il D.L.22/2020 convertito nella L.41/2020 individua quali “attività ordinarie” quelle inerenti il recupero e l’integrazione degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20. Tutto ciò, pare evidente che non possa influenzare, in alcun modo, la sfera contrattuale del rapporto di lavoro, che resta disciplinato dal CCNL di comparto;
- a tale conclusione si giunge, anche, considerando le disposizioni del mai citato (nella bozza predisposta dall’Amministrazione) comma 9 dell’art.1 del D.L. 22/2020 che, testualmente prevede “I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche, nel rispetto del saldo dell’indebitamento netto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
- tale ultima considerazione discende anche dal fatto che dal 1° settembre i docenti sono già impegnati nelle attività funzionali all’insegnamento (quali ad esempio la programmazione e la verifica di inizio anno). Tali attività, come previsto dal CCNL di comparto, assommano a 40 ore nel corso dell’anno scolastico e sono puntualmente indicate dal “piano delle attività” deliberato dal Collegio dei Docenti;
- il termine, peraltro generico, di attività ordinaria è riferito in particolare agli studenti che non possono esimersi dal frequentare i recuperi deliberati dagli Organi Collegiali;
- agli organi collegiali rimane il fondamentale compito di stabilire “Le strategie e le modalità di attuazione” e i tempi di questi piani; si tratta, infatti, di un compito che spetta per legge al Collegio dei Docenti in quanto costituisce attività di carattere didattico che rientra a pieno titolo nella progettazione di inizio anno;
- non può, parimenti, essere considerata accoglibile la distinzione tra attività di recupero e di integrazione effettuate nel periodo 1 – 12 settembre e quelle eventualmente programmate, o, comunque, necessarie, nel periodo successivo;
- come già più sopra detto, il D.L.22/2020 prevede che “le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”. Di conseguenza appare assolutamente fuori luogo il richiamo al potere organizzativo dei Dirigenti Scolastici per le competenze riconosciute in materia di offerta formativa: tali competenze, come già detto, possono esplicitarsi, esclusivamente, secondo le determinazioni dei collegi dei docenti; ai Dirigenti scolastici il compito di attuare le delibere del Collegio;
- si ricorda, altresì, che in ogni caso l’ultimo CCNL prevede che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, deve essere oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica (art.22, comma 8, lettera b – b1 del CCNL 2016/2018);
- non risulta che il Ministero possa interpretare unilateralmente articoli del CCNL né che possa fornire un’interpretazione autentica ai Dirigenti scolastici di istituti contrattuali (D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche). Al Ministero tocca applicare le disposizioni del CCNL.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’art.1 del D.L.22/2020 convertito, con modificazioni ed integrazioni nella Legge 41/2020, chiedono che venga loro fornita precisa informativa sui risparmi derivanti dagli esami di Stato 2019/2020 e sullo stato del Decreto del Ministro con il quale tali economie sono state determinate. Le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono, quindi, prioritario il ripristino delle corrette relazioni sindacali finalizzate ad una immediata apertura del tavolo per la contrattazione del FMOF integrato da quanto previsto dal D.L.104/2020 e dalle economie derivanti dall’applicazione dell’art.1 comma 9 del D.L.22/2020.