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Nota sindacale ANIEF Piemonte sulla fruizione del diritto alle ferie del personale docente, educativo ed Ata

L’ANIEF Piemonte, in considerazione delle numerose segnalazioni riguardo a disposizioni adottate da alcuni dirigenti scolastici che preannunciano il rigetto di richieste di fruizione ferie del personale docente, educativo e Ata che comprendano l’ultima settimana del mese di agosto, limitando pertanto la fruizione delle stesse alla data ultima del 22 agosto, ha inviato una nota di chiarimenti a tutte le istituzioni scolastiche della regione in merito alla fruizione del diritto alle ferie del personale docente, educativo ed Ata.
In alcuni casi è stato riferito anche della convocazione di collegi docenti aventi all’ordine del giorno delibere da adottare a conferma di tale limitazione.
La ragion d’essere di tali disposizioni è da ricondurre alla previsione, contenuta del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2020 n. 41, secondo cui dal 1° settembre 2020 saranno attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti, attività che secondo la medesima norma saranno disciplinate con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione. Tra queste si annovera l’O.M. 16 maggio 2020 n. 6 che, all’art 6 comma 3, dispone che “le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.
Quanto indicato dalle norme sopra richiamate, tuttavia, non mette in discussione in alcun modo la disciplina in tema di ferie di cui al comma 9, art. 13 del CCNL Scuola 2007, sul punto ancora vigente, che prevede come “le ferie debbano essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”, peraltro subordinando tale possibilità alla presenza di personale in servizio nella stessa sede che ne garantisca la sostituzione.
Analogamente, non può essere limitato in modo aprioristico e generalizzato il diritto alla fruizione delle ferie del personale Ata qualora sia comunque garantita la dotazione minima necessaria per il funzionamento dell’istituzione scolastica.
Non v’è, pertanto, alcuna disposizione atta a giustificare normativamente un provvedimento dirigenziale di rigetto aprioristico di richieste ferie che comprendano, in tutto o in parte, anche il periodo tra il 24 e il 31 agosto 2020. Tanto più che, si rammenta, non sussiste alcun obbligo di presenza a scuola per il personale docente se non per le attività di cui agli artt. 28 e 29 del citato CCNL Scuola 2007, ovvero attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento; queste ultime, peraltro, prevedono l’obbligo di presenza in servizio con esclusivo riferimento alle riunioni (in presenza) degli organi collegiali di cui al comma 3 art. 29. Pertanto, in assenza di tali occorrenze, ogni limitazione alla fruizione delle ferie appare non solo illegittima ma anche priva di reale utilità.
Pur comprendendo, quindi, le ragioni organizzative connesse alle attività di recupero degli apprendimenti di cui alla citata legge 41/2020, non è tuttavia giustificabile l’adozione di limitazioni generalizzate alla fruizione delle ferie durante l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche.

Alla luce di quanto sin qui richiamato, pertanto, si invitano:

  • i dirigenti scolastici a garantire la piena fruizione del diritto alle ferie del personale docente, educativo e Ata invitando gli interessati (non imponendo loro!) a produrre richiesta di fruizione ferie che tenga conto delle esigenze aggiuntive connesse agli adempimenti di inizio anno scolastico e che si avvalga delle consuete modalità gestionali per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
  • il personale docente, educativo e Ata a garantire, ove possibile in relazione alle situazioni individuali e familiari, la massima collaborazione possibile in tal senso, fermo restando il diritto alla fruizione delle ferie nelle modalità vigenti previste dal CCNL di comparto;
  • i collegi docenti a non travalicare le funzioni proprie di tale organo collegiale attraverso l’adozione di delibere in palese contrasto con le citate disposizioni contrattuali.

Resta inteso che qualsiasi segnalazione comprovata di violazioni in tema di diritto alle ferie che perverrà alla scrivente O.S. sarà presa in carico e comporterà l’instaurazione di apposita vertenza nelle opportune sedi.

Vedi la Nota sindacale

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