L’organizzazione sindacale ANIEF, a seguito di numerose sollecitazioni da parte del personale scolastico e delle diverse circolari emanate in molti istituti scolastici che presentano non piccole distorsioni nel merito, ha inviato alle Istituzioni Scolastiche una nota di chiarimento in merito al diritto alle ferie del Personale ATA.
Nella nota si legge che la normativa di riferimento è data dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 19 del CCNL del 2007 e da ultimo dalla Nota dipartimentale n. 323/2020, sulle istruzioni operative del personale ATA che ribadisce la possibilità dell’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i predetti giorni sono ridotti a 30 per i dipendenti neo-assunti nella scuola.
Le ferie devono essere sempre richieste dal personale ATA al dirigente scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto, e compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Le ferie non godute, di norma, possono essere fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Nella fattispecie si pronuncia anche l’Aran: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Sulla fruizione delle ferie pregresse, da ultimo, si è espresso il MI, che con la nota del 10 marzo 2020, n. 323, afferma che “il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici”.
Si coglie, dunque, l’occasione per ricordare a tutti gli addetti ai lavori che le ferie, come stabilito dall’art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente. E che una diversa lettura della normativa o una imposizione in tal senso non potranno mai trovare giustificazione nel periodo di difficoltà e di emergenza che la scuola italiana e il paese sta attraversando.