Il Presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola (ANP), Antonello Giannelli ha inviato una lettera alla Ministra Azzolina esprimendo il disappunto dell’ANP in merito alla Nota MI n. 9168 del 9 giugno 2020 con la quale il Ministero ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, chiedendone nel contempo la rettifica.
Di seguito il contenuto della lettera.
On. Ministro, intendo con la presente esprimerLe il più fermo disappunto dell’ANP nei confronti della nota ministeriale AOODGOSV n. 9168 del 9 giugno 2020.
In primo luogo, per quanto concerne il metodo, ritengo del tutto inaccettabile che, su una materia delicata come quella della pubblicazione degli esiti degli scrutini, si impartiscano nuove istruzioni in palese contrasto con quelle già diramate, meno di due settimane addietro, con la nota AOODGOSV n. 8464 del 28 maggio 2020.
Questa prevedeva infatti che Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione.
Per di più, molti colleghi hanno già celermente – e meritoriamente – provveduto secondo tali indicazioni e oggi si trovano ad essere smentiti dallo stesso Ministero.
Sottolineo che, così operando, oltre a imporre al personale un onere lavorativo gratuito e imputabile solo alla tardività con cui sono state diramate le istruzioni, si mina gravemente la credibilità della scuola presso l’utenza.
Per quanto riguarda il merito, con specifico riferimento alla pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione – questione affrontata dalla nota 9168 nonostante il fatto che il suo oggetto si riferisca esclusivamente alla O.M. 11/2020 – osservo che il vigente quadro normativo conduce a conclusioni difformi da quelle della nota stessa.
L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – la cui rubrica recita, molto indicativamente, “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” – ha infatti disposto la sostituzione della affissione cartacea con quella telematica. Il comma 5 di tale articolo, in particolare, ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, con ciò privando di valore legale, da tale data, qualsiasi albo cartaceo.
Di conseguenza, qualsiasi obbligo di pubblicazione all’albo dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche – tra cui, evidentemente, sono ricomprese le decisioni assunte in sede di scrutinio finale dalle istituzioni scolastiche – deve oggi pacificamente intendersi come obbligo di affissione telematica sul loro sito internet, generalmente nella sezione denominata “albo on line”.
Poiché l’articolo 3, comma 2, terzo periodo della O.M. 10/2020 prevede che L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”, se ne deduce che tale disposizione, adottata in virtù della fonte primaria di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 22/2020, è pienamente idonea a dettare compiutamente la disciplina della pubblicazione senza alcuna ambiguità: tutti i voti vanno pubblicati, a prescindere dal loro valore numerico, insieme al credito scolastico.
Sottolineo espressamente che non si pone alcuna questione di tutela della “privacy” in quanto tale condotta è prevista da precise fonti normative, fermo restando il divieto di pubblicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o comunque non pertinenti. La stessa Autorità Garante si è ripetutamente espressa in tal senso.
Le istruzioni fornite ieri, in tutta evidenza, regolano la materia in modo contrastante con quanto previsto dalle norme attualmente vigenti e, pertanto, ne chiedo la rettifica.
Colgo infine l’occasione per ricordare che, a cinque giorni dalla riunione preliminare delle commissioni di valutazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, non sono ancora state fornite alle scuole le “indicazioni puntuali” sui lavoratori fragili previste dalla Intesa con le OO.SS. del 19 maggio 2020.
Distinti saluti.