Il capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Marco Bruschi ha inviato alle scuole la nota esplicativa n. 1934 del 26 ottobre contenente le Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in materia di Didattica digitale integrata (DDI) e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza per il personale scolastico.
Nella nota si sottolinea che l’ipotesi di contratto integrativo per la Didattica a distanza, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt’oggi in via di perfezionamento per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle organizzazioni sindacali che, in sede di contrattazione, hanno dichiarato di condividerne nel merito i contenuti, fermo restando il completamento dell’iter previsto dalla normativa vigente.
In considerazione delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, l’Amministrazione ritiene improrogabile comunque la trasmissione dell’ipotesi, nell’interesse esclusivo di regolare la materia in parola a vantaggio delle istituzioni scolastiche, e dare alcune indicazioni che non si discostano da quanto ad ora pattuito. Vi è un diritto costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nella nota si ribadisce quanto in gran parte contenuto nell’ipotesi di contratto sottoscritta da alcune organizzazioni sindacali. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza.
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro.
Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. È doveroso, comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.
In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza.
PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA SE LA CLASSE SI TROVA IN QUARANTENA
Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA SE LA CLASSE NON SI TROVA IN QUARANTENA
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la compresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.
DOCENTI DI SOSTEGNO
Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.
DOCENTE DI SOSTEGNO IN QUARANTENA
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.
AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE IN AREE O AMBITI DISCIPLINARI E RIMODULAZIONE IN PROSPETTIVA PLURIDISCIPLINARE
Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell’anno scolastico, operare l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.
NOMINA DEL PERSONALE SUPPLENTE
In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.
RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DEL PERSONALE IN QUARANTENA
Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.
PERSONALE EDUCATIVO
Per quanto attiene il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, si ritiene che esso – qualora posto in quarantena – possa continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Resta ferma, per il rettore/dirigente scolastico, la facoltà di operare ad ulteriori forme di organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia ridotta in conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.
Qualora il personale operi sul convitto, qualora non si possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.
PERSONALE ATA
Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.
Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.
Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.