Di seguito il testo dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Sono sei i sindacati rappresentativi convocati ai fini della sottoscrizione dell’ipotesi di contratto. Al momento il contratto è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ANIEF e CISL Scuola, mentre altri tre sindacati rappresentativi (FLC CGIL, SNALS e GILDA) hanno rimesso la propria decisione ai propri organismi nazionali. Nettamente contraria la posizione della UIL Scuola Rua che ha deciso di non firmare il contratto (vedi il comunicato della UIL SCUOLA).
CASI IN CUI SI PUÒ RICORRERE ALLA DDI E DURATA DEL CCNI
Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.
DOCENTE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO
La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.
In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL 2016/18.
QUOTA ORARIE MINIME SETTIMANALI
Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.
RIPARTIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell’articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell’esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.
Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
RISERVATEZZA E PRIVACY
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
FORMAZIONE
Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.
DIRITTI SINDACALI
Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro come richiamato dall’articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.
Vedi il testo dell’Ipotesi di contratto
Vedi il comunicato della UIL SCUOLA