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GILDA Caserta – Diniego giorni di permesso per l’assistenza a disabile, condannata (virtualmente) l’amministrazione

Pubblichiamo il comunicato stampa della GILDA INSEGNANTI di Caserta

Con sentenza n. 610/2021 del 2 marzo scorso il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero dell’Istruzione e l’Ambito Territoriale di Caserta al pagamento delle spese processuali in seguito a ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Caserta attraverso il proprio legale Marco Matano in difesa di un insegnante che si era visto negare dalla propria dirigente scolastica i tre giorni di permesso per assistenza al disabile. Il giudice, pur essendo cessata la materia del contendere per la successiva seppur tardiva concessione dei permessi da parte dell’incauta dirigente, è di fatto entrato nel merito dichiarando virtualmente soccombente l’amministrazione in ragione dell’immotivato e ritardato adempimento che ha causato la lite. 

La vicenda risale a qualche anno fa allorquando la Dirigente di un Istituto Omnicomprensivo dell’alto Casertano nel proprio diniego aveva accampato motivazioni illegittime. Sulla vicenda era intervenuto anche l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta che l’aveva inutilmente invitata ad adempiere, ma solo in seguito all’instaurazione del giudizio la Dirigente riconosceva il diritto del ricorrente. Il Giudice ha così applicato il principio della soccombenza virtuale considerando fondato il ricorso nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. 

Di fatto l’illegittima condotta della Dirigente ha cagionato una condanna per l’amministrazione scolastica che si vede costretta, nonostante fosse intervenuta per dirimere la questione,  a provvedere al pagamento delle spese processuali con soldi pubblici. 

“Una vera beffa per l’amministrazione – dichiara il coordinatore della Gilda Caserta Cesario Oliva- se si considera la lapalissiana chiarezza della norma che non ha bisogno di particolari interpretazioni e  non trova giustificazioni di sorta nei motivi del diniego se non nella imperizia e nella pervicacia della Dirigente Scolastica”. 

Copia della sentenza sarà ora trasmessa alla Corte dei Conti  e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di propria competenza, compreso l’addebito delle spese alla Dirigente  alla quale potrebbe essere contestata la responsabilità del danno erariale. 

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