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FLC CGIL – Proroga supplenze brevi al rientro del titolare: dal ministero un’altra nota inaccettabile

É necessario un intervento risolutivo che preveda stanziamenti aggiuntivi per tutelare il diritto dei supplenti alla continuità didattica e occupazionale prevista dalla legge

Sul tema della proroga delle supplenze nella fase di sospensione della didattica, anziché fare chiarezza e dare alle scuole indicazioni univoche, il Ministero dell’Istruzione continua a non tenere conto della situazione caotica creatasi a seguito della pubblicazione delle note 392 del 18 marzo 2020 e  8615 del 5 aprile 2020 che, come da noi già evidenziato, si contraddicono a vicenda rispetto alla possibilità per le scuole di prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria durante il periodo di emergenza, anche nel caso di rientro del titolare.

Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto infatti con un’ulteriore nota, la 10133 del 21 aprile 2020 nella quale, nel confermare che la spesa per le supplenze brevi e saltuarie  riferita ai primi 15 giorni del mese di aprile è in linea con l’andamento storico, autorizza le scuole a conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria “esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente” ma  conferma  l’impossibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare.

Tale indicazione, oltre a  essere in contrasto con  quanto indicato nella richiamata nota 392, sembra non voler tenere conto delle criticità presenti nelle scuole che, essendo stato prolungato con il DPCM 1° aprile 2020 dal 3 al 13 aprile il termine delle disposizioni emergenziali, hanno correttamente e legittimamente stipulato proroghe dal 4 al 13 aprile, ma si trovano ora nell’impossibilità di dare validità a quei contratti perché il nodo N-19 appositamente aperto sul SIDI per questa tipologia di contratti, è stato improvvisamente chiuso senza preavviso.

Come abbiamo più volte ribadito, la nostra posizione al riguardo è molto chiara: il Ministero deve farsi carico di questa situazione con stanziamenti aggiuntivi sul capitolo delle supplenze. Così facendo, alle scuole sarà data la possibilità di onorare i contratti stipulati e prorogare i contratti che sono state costrette a interrompere e ai supplenti potrà essere mantenuto l’incarico, anche nel caso del rientro del titolare, a garanzia della continuità occupazionale prevista dalle norme.

Incarichi di supplenza breve e saltuaria: confermata l’impossibilità di prorogare nel caso di rientro del titolare [Nota MIUR]

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