Tra le misure previste dalla Legge di bilancio 2022 vi è la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall’a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall’a.s. 2023/2024. A tal fine si prevede l’istituzione di una nuova classe di concorso.
Il Decreto interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 art. 1 comma 1 ha previsto che tale insegnamento è introdotto:
“in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali” (art. 1, c. 1).
COME FUNZIONERÀ?
- Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di 2 ore settimanali di insegnamento in ciascuna classe che, per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno, sono aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del DPR 89/2009.
- Le classi che adottano il tempo pieno, mantengono invece l’orario in essere anche quando sono interessate dal nuovo insegnamento. In tale caso, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità di tutti i docenti coinvolti.
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
L’insegnamento è svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di concorso denominata “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”
CONCORSI
Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. A tal fine, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati il contenuto dei bandi, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo a carico dei partecipanti, determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a iscritte al medesimo fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le relative graduatorie hanno validità annuale e, in ogni caso, perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie del concorso successivo. Si tratta di un termine di validità derogatorio rispetto alla disciplina generale valida per i reclutamenti relativi al personale docente, che prevede una validità triennale.
REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere allo stesso insegnamento, è necessario superare specifiche procedure concorsuali abilitanti, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009):
- LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
- LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
- LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».
Per l’accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Si tratta del requisito attualmente previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017 per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria.
In particolare, la disposizione citata prevede – oltre al possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con le classi di concorso – il conseguimento di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
DETERMINAZIONE DEI POSTI
Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, e, successivamente, ogni anno, entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento:
- è rilevato il personale in servizio a tempo indeterminato, nonché quello cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto (in termini di economia di spesa) dal già citato art. 64 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008);
- è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.
SUPPLENZE
Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
LE CRITICITÀ RILEVATE DELL’ANP
L’associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) rileva come, nelle classi che non adottano il modello del tempo pieno l’innalzamento tout court da 27 a 29 ore, determina serie difficoltà organizzative.
Stando alla lettera della norma, infatti, si impone una rimodulazione oraria del servizio che comporta, a sua volta, una serie di interventi sui quali il dirigente scolastico, per quanto possa investire energie e proporre soluzioni, non ha diretta responsabilità. Si pensi, ad esempio, alla necessaria connessione con i servizi erogati dal Comune quali il trasporto, la mensa, l’assistenza educativa alunni con disabilità.
Occorre chiarire una volta per tutte come intendere le “non più di due ore aggiuntive” nelle classi con modello di tempo normale, posto che in alcuni casi (nel Lazio, ad esempio) lo spezzone di educazione motoria ha assorbito parte delle ore di posto comune. Soprattutto nelle situazioni – molto frequenti – in cui i servizi di competenza dell’ente locale potrebbero non essere garantiti.
L’ANP sottolinea come il Ministero non si è mai espresso sul punto fornendo quelle necessarie indicazioni che potrebbero supportare i dirigenti nella soluzione di problematiche che investono l’organizzazione delle scuole e delle famiglie, coinvolte in modifiche orarie introdotte in forza di una riforma.
L’anno scolastico 2022/2023 è ormai alle porte e l’ANP chiede che il Ministero batta finalmente un colpo.