martedì, Febbraio 11, 2025
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Contrattazione integrativa: possono partecipare solo i sindacati firmatari del contratto [Nota ARAN]

In data 18 gennaio 2024, concluse le procedure di controllo, è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.

Com’è noto il contratto è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal, GILDA UNAMS ed ANIEF. Tra le organizzazioni sindacali, l’unica a non firmare è stata la federazione UIL Scuola RUA.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Come dispone l’art. 30 del nuovo CCNL, la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

  1. a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL (ne è un esempio la contrattazione relativa alla mobilità e alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie);
  2. a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL (ne è un esempio la contrattazione relativa ai criteri di fruizione dei permessi studio).
  3. a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

Il contratto quindi stabilisce in maniera chiara che alla contrattazione integrativa (di qualsiasi livello – nazionale, regionale o d’istituto) possono accedere solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

LA CONFERMA DELL’ARAN
Quanto detto è stato confermato dall’ARAN con una nota di risposta rispetto alla richiesta da parte di un Dirigente Scolastico in merito all’ammissione al tavolo della contrattazione d’istituto dei rappresentanti della federazione UIL Scuola RUA.

L’ARAN conferma che, oltre alle RSU dell’istituzione scolastica e in virtù della norma pattizia contenuta all’articolo 30 “si dovranno convocare le sole organizzazioni che hanno sottoscritto il presente contratto cioè quello sottoscritto il 19 relativo agli anni 2019/21”. 

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