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Congedi parentale, di paternità e per l’assistenza a parenti con disabilità: tutte le novità [Scheda CISL Scuola]

Col decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, sono state introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata dei genitori e dei prestatori di assistenza, nel quadro di una equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza e “al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parita’ di genere in ambito lavorativo e familiare“.

L’ufficio sindacale-legale della CISL Scuola nazionale ha raccolto in una scheda le novità che con l’emanazione del decreto intervengono nella disciplina dei congedi parentali.

Le modifiche apportate riguardano il Decreto Legislativo 151/2001, la Legge 104/1192 e il Decreto Legislativo 81/2017.

Per disciplinare i nuovi istituti, l’INPS ha provveduto a emanare un primo messaggio (n.3066 del 4 agosto 2022) che sarà seguita da una apposita circolare relative alle indicazioni operative.

CONGEDO DI PARENTALE 
Viene esteso da 10 a 11 mesi il periodo di congedo parentale fruibile qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio. In questo ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Trattamento economico

  • Viene estesa da 6 a 12 anni l’età del figlio entro la quale i genitori, anche adottivi ed affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizato;
  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermo restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori.

Di conseguenza:

  • Alla madre, fino al 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all’altro genitore;
  • Al padre, fino al 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all’altro genitore;
  • Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi per un periodo complessivo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più di 6 mesi).

Infine, per i periodi di congedo parentale oltre ai 9 mesi (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo) è dovuta, fino al 12° anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione od affidamento) una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Una ulteriore modifica è finalizzata a parificare, sul versante previdenziale, i periodi di  congedo parentale all’attività lavorativa prevedendo che tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, 13° mensilità ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quando diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

CONGEDO DI PATERNITÀ
Viene definito il congedo di paternità “obbligatorio” che può essere fruito in via autonoma dal padre lavoratore (anche adottivo e affidatario), dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

Il padre può astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. 

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

La fruizione del congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del “congedo di paternità alternativo”, (ricordiamo che, secondo la nota n. 8629 del 20 febbraio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’applicazione del congedo di paternità alternativo è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione).

CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA A PARENTI CON DISABILITÀ
I soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza a parenti con gravi disabilità disciplinato dall’art.42 del Decreto Lgs.151/2001 vengono estesi comprendo anche la parte dell’unione civile e il convivente di fatto. Viene, inoltre, ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo straordinario.

FRUIZIONE DEI 3 GIORNI DI PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PARENTI CON DISABILITÀ

  • Si inserisce tra i beneficiari dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza a familiare disabile grave (art.33, comma 3) la parte di una unione civile e il convivente di
    fatto;
  • Sempre con riferimento all’art.33, comma 3 della Legge 104/1992 superando il criterio del referente unico, viene introdotta la possibilità di frazionare la fruizione dei permessi mensilitra più soggetti aventi diritto, sempre nel limite dei 3 giorni mensili;

LAVORO AGILE
Viene introdotto il comma 6-bis all’art.33 della Legge 104/1992 prevedendo che coloro che prestano assistenza al figlio o ai parenti in condizioni di gravità (commi 2 e 3 dell’art.33) hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione nazionale.

Inoltre viene modificata la Legge 22 maggio 2017, n. 81 prevedendo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riconoscere con priorità le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave (art.3, comma 3, Legge 104/1992).

La stessa priorità è riconosciuta ai lavoratori con disabilità grave o che siano caregivers ai sensi della Legge 205/2017.

VEDI LA SCHEDA DELLA CISL SCUOLA

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