Emendamenti DL 73/2021 Testo emendamento – Proposta A
All’articolo 58, comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: “l’art.1, comma 17-octies del D.L.126/2019 e l’art.13 comma 3 del decreto legislativo 59/2017 sono abrogati.”
La proposta emendativa ha l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021. L’emendamento abroga la modifica apportata dal D.L.126/2019 all’art.399 del D.Lgs.297/1994 con la conseguente introduzione del blocco quinquennale a partire dalle assunzioni relative all’a.s.2020/2021. Si ripristina in sostanza la previgente normativa prevista dall’articolo 399 del decreto legislativo 297/94 e non si intacca per via legislativa il quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. La proposta prevede di eliminare l’intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. Il tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo del CCNL.
Testo emendamento – Proposta B
All’art.58, comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: “al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n.297, le parole: “l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso” sono soppresse. Le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici”. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni””.
La proposta emendativa ha l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021. Il vincolo alla mobilità come rideterminato nel comma esclude dal blocco la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) che risponde ad esigenze di famiglia che riteniamo corretto salvaguardare oltre che gli eventuali incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del vigente CCNL. Si elimina l’intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. Il tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo del CCNL.
Testo emendamento – Proposta C
Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “In considerazione della condizione di emergenza epidemiologica è fatta salva la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022”. Eliminare il secondo periodo della lettera f).
Le proposte emendative hanno l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021. Si interviene con una norma di salvaguardia della possibilità di deroga al blocco delle assegnazioni provvisorie per il 2021/2022 tenuto conto che l’avvicinamento alla famiglia è ancor più degno di attenzione in questo periodo di emergenza epidemiologica. Viene eliminato l’intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. Il tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo del CCNL.
Testo emendamento – proposte D
All’articolo 59 comma 4 le parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche” sono soppresse.
Il periodo che si chiede di sopprimere espone a rischi che è preferibile evitare, perché qualora l’autorizzazione ad assumere di cui al comma 1 fosse inferiore al numero dei posti vacanti, l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ancora da espletare ridurrebbe ulteriormente le assunzioni in ruolo complessive da effettuare per il 2021/2022. Si tratta di 12.863 posti per infanzia/primaria e 33.000 per la secondaria.
Testo emendamento – proposta E
All’art.59 comma 4 la parola “contestualmente” e la lettera b) sono soppresse.
Il requisito previsto dalla lettera b), cioè aver svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, riduce il numero degli aspiranti presenti in I fascia GPS (docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione per l’insegnamento sul sostegno) che sarebbe possibile assumere. Stimiamo che anche senza il requisito delle tre annualità il numero degli aspiranti abilitati e specializzati sia già inferiore alle disponibilità di posti soprattutto sul sostegno. La previsione del requisito del servizio limita fortemente l’efficacia della disposizione il cui obiettivo è di evitare che restino cattedre scoperte.
Testo emendamento – proposta F
Articolo 59: il comma 7 è soppresso. Conseguentemente, al comma 6 le parole “con le integrazioni di cui al comma 7” sono soppresse. Al comma 8 l’ultimo periodo è soppresso.
Non si comprende la funzione della prova disciplinare da superare raggiungendo una soglia di idoneità la cui valutazione è affidata ad una commissione esterna dopo che il docente ha superato con valutazione positiva ai sensi dell’articolo 1 comma 117 della legge 107/2015 il periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 59/2017. Saremmo all’assurdo per cui la valutazione positiva sul campo operata dal dirigente scolastico e dal comitato di valutazione della scuola di servizio potrebbe essere contraddetta da un giudizio di inidoneità nell’ambito di una prova disciplinare da parte di una commissione esterna. Dopo il superamento della prova, qualcuno verifica che al docente manca la conoscenza e la competenza della disciplina.
Testo emendamento – proposta G
Articolo 59 sopprimere i commi 9, 10, 11, 12 e 13. Conseguentemente al comma 18 sopprimere le parole “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.
La riforma delle procedure concorsuali, a partire dalla cadenza del loro svolgimento, è un tema che merita ampio dibattito e va pertanto rinviata. In particolare va cancellato il secondo periodo del comma 13 che prevede il divieto, assolutamente ingiustificato, di partecipare al successivo concorso per coloro che non superano le prove.
Testo emendamento – proposta H
All’articolo 59 sostituire il comma 17 con il seguente: “Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, se non concluse entro la data di cui al comma 15 lettera c) sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle altre procedure ordinarie”.
Inaccettabile la formulazione del comma 17 nella versione del Decreto legge 73 che prevede l’assunzione in servizio ad anno scolastico già avviato e il conseguente licenziamento del supplente. Tutto ciò contrasta con l’obiettivo da tutti condiviso della continuità didattica e della garanzia che non ci siano cambiamenti di docenti in corso d’anno.
Ulteriori proposte emendative integrative all’articolo 59
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8 bis: “Qualora residuino ancora posti disponibili, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che contestualmente:
a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4 comma 6 bis della legge 3 maggio 1999 n.124 per i posti comuni della scuola secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i docenti assunti su posto comune sono tenuti a frequentare uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di abilitazione.
I docenti assunti su posti di sostegno, oltre a quanto previsto al comma 6, sono tenuti a frequentare uno specifico corso accademico al termine del quale dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno.”
La norma propone di estendere anche ai docenti inseriti nella II fascia GPS con tre annualità di servizio la possibilità di assunzione sui posti che risultino ancora vacanti dopo l’assunzione degli aspiranti inseriti in I fascia GPS. Questo al fine di non lasciare scoperte le cattedre eventualmente ancora vacanti dopo le procedure ordinarie e straordinarie previste dal comma 4. Ciò al fine di valorizzare l’esperienza maturata in anni di supplenza congiuntamente all’obbligo di acquisire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno attraverso un percorso accademico con superamento di esami intermedi e finali.
Testo dell’emendamento – Assistenti amministrativi facenti funzione
Dopo il comma 21 inserire il seguente comma 22: “Nell’ambito della procedura di progressione all’area dei Direttori dei servizi generali prevista dal comma 6 dell’articolo 2 del Decreto legge 126/2019 sono richiesti i medesimi requisiti che hanno costituito titolo di accesso al concorso ordinario di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018”.
Gli assistenti amministrativi facenti funzione hanno maturato una lunga esperienza nel profilo di Dsga, garantendo per anni la direzione dei servizi scolastici nelle scuole prive di DSGA titolare. Per tali motivi è necessario che sia consentita la partecipazione alla procedura riservata anche agli assistenti amministrativi con più di tre anni di servizio nelle mansioni superiori ma privi della laurea. In sostanza l’emendamento prevede che, come per la partecipazione al concorso ordinario, sia prevista analoga deroga al titolo di laurea.
Testo dell’emendamento – IRC
“Al comma 1 dell’articolo 1-bis del D.L.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n.159 dopo le parole “per la copertura” aggiungere “del 50%”. Conseguentemente Il comma 2 dell’art.1 bis del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 è sostituito dal seguente: “Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano che abbia svolto almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50% dei posti disponibili per il triennio 2021/2022 -2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell’Istruzione”.
Al fine di ridurre l’eccesso di precariato in questa categoria di insegnanti e il ricorso ai contratti a tempo determinato valorizzando la professionalità acquisita dai docenti con tale rapporto di lavoro è indispensabile prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell’idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell’insegnamento della religione cattolica. I docenti di religione cattolica sono gli unici docenti per i quali non sono state previste, ad oggi, procedure di stabilizzazione in analogia con quanto avvenuto per gli altri insegnanti abilitati (concorso riservato per la scuola dell’infanzia e primaria, FIT 2018 per gli insegnanti della scuola secondaria).
Testo emendamento – Accesso ai percorsi per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti con tre annualità di servizio sul sostegno
Dopo il comma 21 inserire il seguente comma 22: “Il comma 08 del decreto legge 8 aprile 2022 n. 22 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2020, n. 41, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” è sostituito dal seguente:
“A decorrere dal VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono ammessi in soprannumero i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto del ministro dell’istruzione di concerto con il ministro dell’Università sono definite le modalità per la distribuzione degli aspiranti tra gli atenei che organizzano i precorsi nonché i criteri di priorità di accesso.””
Nell’ambito dell’incremento della offerta formativa di percorsi per conseguire la specializzazione sul sostegno, più che mai necessario per consentire che le attività di sostegno didattico siano affidati a docenti forniti dello specifico titolo, viene prevista la possibilità di frequentare il percorso in soprannumero rispetto all’offerta formativa programmata, a partire dal VI ciclo, ai docenti che abbiano svolto tre annualità di servizio specifico sul sostegno e siano inseriti nelle GPS di II fascia che il D.L. 126/2019 ha previsto proprio per tali aspiranti. La GPS di II fascia è utilizzata in subordine a quella degli specializzati e prima di procedere all’assegnazione delle supplenze attraverso le graduatorie dei posti comuni.
Dirigenza scolastica – emendamento
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, nelle more del rinnovo del CCNL Area Istruzione e ricerca, può essere modificato l’art. 9 comma 4 del CCNL Area V del 15/07/2010, previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative.
Il Decreto 138/2017 prevede che i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente (tre anni).
Il Bando di concorso ha successivamente subito alcune modifiche con art. 10 con decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8. Quest’ultimo ha disposto che siano assunti dopo i vincitori, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico. In tal modo i posti che via via si rendono disponibili nell’organico regionale sono progressivamente esauriti dai neo dirigenti successivamente assunti a seguito dello scorrimento di graduatoria. Inoltre il reclutamento dei dirigenti scolastici tornerà d’ora in poi ad essere svolto su base regionale con la modifica introdotta all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, apportata con DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126. Quindi i posti che si rendono vacanti nella regione dovrebbero essere destinati alle assunzioni da concorso regionale e non disponibili per il rientro dei dirigenti scolastici attualmente fuori regione.
L’insieme di queste modifiche successive, collegato al comma 4 dell’articolo 9 del CCNL area V del 15/07/2010 che limita la mobilità interregionale al 30% dei posti vacanti annualmente, ha sostanzialmente azzerato le possibilità di ricongiungimento, anche in un orizzonte pluriennale molto ampio, per i dirigenti in servizio fuori dalla regione di residenza del nucleo familiare.