Due contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dagli altri sindacati, quasi un milione di decreti di ricostruzione di carriera emanati dai dirigenti scolastici sono illegittimi laddove non valutano il servizio effettivamente prestato negli anni di pre-ruolo, per via di un raffreddamento che è contrario alla normativa comunitaria, perché non effettivamente sorretto da ragioni oggettive. Il ricorso è stato discusso in Cassazione dagli avv. Nicola Zampieri e Fabio Ganci dopo la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea sempre patrocinata dagli avvocati del giovane sindacato.
Marcella Pacifico (Anief): “Ora si cambino subito le norme per fare finalmente giustizia, perché siamo pronti a coinvolgere i tribunali del lavoro”.
LA SENTENZA MOTTER
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 20 settembre 2018 si era espressa sulla sentenza MOTTER causa n. C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento (Italia), con ordinanza del 18 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2017, nel procedimento Chiara Motter contro la Provincia autonoma di Trento.
Com’è noto, ai fini della c.d. “Ricostruzione di carriera” finalizzata al corretto inquadramento del docente nella relativa fascia retributiva, vengono riconosciuti per intero (ai fini giuridici ed economici) i primi 4 anni mentre per la parte eccedente vengono riconosciuti i soli 2/3. Il terzo eccedente viene valutato solo ai fini economici.
Nella sentenza Motter, la Corte di giustizia europea aveva ritenuto di considerare ragione oggettiva per giustificare il diverso trattamento tra servizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato, la circostanza che vi sia una differenza fra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso (essenzialmente i docenti di ruolo) e quella acquisita dai docenti assunti sulla base dei titoli (cioè i docenti supplenti), questi ultimi impegnati in incarichi di sostituzione dei primi.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso patrocinato dai legali Anief, ha riconosciuto che della clausola n. 4 dell’accordo quadro, non può essere fornita un’interpretazione restrittiva poiché l’esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell’anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ne consegue che, secondo la Corte di Cassazione, l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento di 1/3, in quanta non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione.