COS’È? A COSA SERVE?
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
COME SI CALCOLANO GLI ANNI DI ANZIANITÀ?
I periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:
a) utili ai fini giuridici ed economici;
b) utili solo ai fini economici.
I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.
L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.
Docenti assunti in ruolo prima del 1° settembre 2011 | Docenti assunti in ruolo dopo il 1° settembre 2011 |
Da 0 a 2 anni | Da 0 a 8 anni |
Da 3 a 8 anni | Da 9 a 14 anni |
Da 9 a 14 anni | Da 15 a 20 anni |
Da 15 a 20 anni | Da 21 a 27 anni |
Da 21 a 27 anni | Da 28 a 34 anni |
Da 28 a 34 anni | Da 35 anni in poi |
Da 35 anni in poi |
ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRERUOLO
Per quanto riguarda il preruolo si ricorda che:
- i primi quattro anni di servizio di pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero ai fini giuridici ed economici
- gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici
Anzianità | Riconoscimento Giuridico ed economico | Solo Economico |
04 anni | 04 anni 00 mesi | 00 anni 00 mesi |
05 anni | 04 anni 08 mesi | 00 anni 04 mesi |
06 anni | 05 anni 04 mesi | 00 anni 08 mesi |
07 anni | 06 anni 00 mesi | 01 anni 00 mesi |
08 anni | 06 anni 08 mesi | 01 anni 04 mesi |
09 anni | 07 anni 04 mesi | 01 anni 08 mesi |
10 anni | 08 anni 00 mesi | 02 anni 00 mesi |
11 anni | 08 anni 08 mesi | 02 anni 04 mesi |
L’ANNO 2013
L’anno 2013 non è riconosciuto ai fini della progressione economica. Questo significa che tutti gli insegnanti passano alla successiva fascia stipendiale con un anno di ritardo.
COME SI CONSIDERA IL NONO ANNO?
La seconda posizione stipendiale si matura al compimento del nono anno, quando si acquisisce la posizione 9 – 14. Per maturare il secondo scatto di anzianità è necessario quindi concludere il nono anno di servizio. Analogamente per raggiungere la terza fascia è necessario aver concluso il quindicesimo anno di servizio.
Esempio: docente immessa in ruolo nel 2017/2018 e con 3 anni di preruolo e confermata in ruolo a partire dall’a.s. 2018/2019.
2014\2015 anno 0 preruolo
2015\2016 anno 1 preruolo
2016\2017 anno 2 preruolo
2017\2018 anno 3 ruolo
2018\2019 anno 4 ruolo
2019\2020 anno 5 ruolo
2020\2021 anno 6 ruolo
2021\2022 anno 7 ruolo
2022\2023 anno 8 ruolo
2023\2024 anno 9 scatto di anzianità
Anni di ruolo: 6
Anni di preruolo valutabili: 3 anni
Totale anni valutabili = 9 anni
Contando tutti gli anni di servizio compresi i 3 anni di preruolo (riconoscibili per intero fino a 4 anni), si arriva a 9 anni (comprensivo dell’anno zero).
Poiché la legge stabilisce che il primo scatto di anzianità avviene al compimento del nono anno, il docente raggiunge il primo scatto stipendiale all’inizio del decimo anno, in questo caso il 1° settembre 2023 (anno scolastico 2023/2024).
Esempio 2: docente immessa in ruolo nel 2021/22 e con 10 anni di preruolo e confermata in ruolo a partire dall’a.s. 2022/2023.
2011\2012 anno 0
2012\2013
2013\2014 anno 1
2014\2015 anno 2
2015\2016 anno 3
2016\2017 anno 4
2017\2018 anno 5
2018\2019 anno 6
2019\2020 anno 7
2020\2021 anno 8
2021\2022 anno 9
2022\2023 anno 10
Anni di ruolo: 1
Anni di preruolo valutabili: 4 anni + 2/3 di 5 = 7 anni e 4 mesi (escludendo l’anno 2013)
Totale anni valutabili = 8 anni e 4 mesi
Ricordiamo che l’anno 2013 non va conteggiato nell’anzianità di servizio.
In questo caso, il docente all’atto della conferma in ruolo (1° settembre 2022) ha raggiunto 8 anni e 4 mesi di anzianità di servizio. Raggiungerà i 9 anni di servizio a partire dal 1 maggio 2023 e da quel momento scatterà la seconda fascia stipendiale.
01/09/2022 anni 8 mesi 4 Posizione stipendiale 00/08
01/05/2023 anni 9 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/05/2024 anni 9 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/05/2025 anni 10 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
IL CEDOLINO
Il cedolino mostra le informazioni utili sia per risalire alla propria fascia stipendiale di appartenenza sia per individuare la data in cui avverrà lo scatto di anzianità.
In particolare:
- Al centro della sezione “Posizione giuridico-economica” viene indicata la fascia stipendiale di appartenenza (es: 15 oppure 21). Quando si rientra nella prima fascia stipendiale la voce non è presente (vedi esempio 2).
- A destra viene indicata la scadenza, ovvero la data in cui avverrà il passaggio alla fascia stipendiale successiva.
ESEMPIO 1
In questo caso il docente appartiene alla seconda fascia stipendiale (15-21) e passerà alla terza fascia a partire dal 01/09/2022.
ESEMPIO 2
In questo caso il docente appartiene alla seconda fascia stipendiale (0-8) e passerà alla seconda fascia a partire dal 01/09/2026.
LE NOVITÀ
Il Decreto Legge 13 Giugno 2023 n. 69, attualmente in sede di conversione in legge, ha previsto importanti novità sul riconoscimento della carta del docente anche al personale con contratto fino al 31 agosto.
Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, l’art. 14 del Decreto Legge interviene modificando l’art. 485 del Testo Unico 297/1994. Il testo, in seguito alla modifica, è il seguente:
Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed Artistica immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Ricordiamo che attualmente solo i primi 4 anni di preruolo vengono riconosciuti interamente mentre, per la parte eccedente, i 2/3 vengono riconosciuti ai fini economici e giuridici mentre 1/3 ai soli fini economici. L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è utile al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) mentre non è utile in tal senso. Solo con il c.d. riallineamento della carriera l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Con la modifica introdotta quindi:
- L’anzianità di servizio di pre-ruolo diviene utile per intero (non solo per i 2/3 per la parte eccedente i primi 4 anni);
- La norma si applica però solo per gli immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/24 e confermati in ruolo.
Inoltre, con il nuovo sistema, invece, il calcolo delle annualità andrebbe fatto sulla base del servizio effettivamente prestato.
Finora l’anno di servizio è stato considerato valido (ai fini della ricostruzione di carriera ma anche ai fini della mobilità) se prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o nel caso di servizio ininterrotto a partire (almeno) dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Riprendendo l’esempio della UIL Scuola, un docente con 10 anni di anzianità pre-ruolo con servizio di 180 giorni per anno: con la precedente disposizione normativa, che prevedeva un minimo di 180 giorni per il riconoscimento dell’intero anno, se pur contestata dalla Commissione europea, in sede di ricostruzione di carriera il docente avrebbe diritto al riconoscimento di un totale di 8 anni di anzianità pre-ruolo.
Con il nuovo sistema il docente, calcolando il servizio effettivo e dividendolo per 365 giorni avrebbe diritto al riconoscimento di un totale di soli 5 anni di anzianità pre-ruolo. É evidente che ciò penalizzerà chi ha tanti anni di servizio di preruolo per supplenze brevi o contratti al 30 giugno mentre lo svantaggio sarà contenuto per chi ha contratti al 31 agosto.
É evidente che in questo modo il vantaggio derivante dal riconoscimento per intero del prerulo (e non solo dei 2/3 per la parte eccedente i 4 anni) potrebbe essere annullato o, in alcuni casi specifici, essere addirittura peggiorativo rispetto al sistema attuale (come nell’esempio sopra riportato).
Per un approfondimento sulle novità si veda questo articolo.