La legge 62 del 2000 ha stabilito (articolo 1 comma 7) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due sole tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
Attenzione: il servizio prestato nelle scuole parificate non deve essere confuso con quello prestato nelle scuole paritarie.
SCUOLE PARIFICATE
L’istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006 ha previsto quanto segue: ‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art.345 del T.U. n.297/1994’. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell’anno scolastico 2007/08.
Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.
Alla luce di quanto sopra si forniscono le seguente indicazioni operative:
1) nei casi in cui sia stato emesso un decreto di ricostruzione della carriera senza la valutazione dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate / pareggiate è necessario procedere ad una revisione del provvedimento predetto e valutare anche i servizi in parola;
2) per inserire al SIDI il servizio di cui trattasi si utilizzerà il codice relativo alla tipologia di servizio “P025” – servizio prestato nelle scuole parificate;
3) nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti in parola devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata / paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le predette qualifiche.
Non è invece valutabile il servizio prestato prima del 31 agosto 2008 in scuole private non parificate né quello prestato successivamente a questa data in scuole paritarie in quanto al termine dell’anno scolastico 2007\2008 le convenzioni di parifica si sono risolte di diritto.
USR Piemonte 5356/2010 valutazione servizio scuole parificate
USR Campania 5693/2016
Nota Ufficio scolastico di Torino n. 10229 del 21 maggio 2010