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Ricostruzione di carriera – riconoscimento integrale del servizio prestato presso le scuole dell’infanzia a seguito di passaggio a ruolo superiore

La nota n. 1903 del 18/02/2016 dell’USR Toscana affronta la nota questione del riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato presso le scuole dell’Infanzia a seguito del passaggio ad un ruolo superiore.

Come noto, la questione è oggetto di un nutrito contenzioso sul quale hanno avuto modo di pronunciarsi sia il Consiglio di Stato sia, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2037/2013) affermando che il docente, a seguito del passaggio ad un ruolo superiore, conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente – ivi compreso il ruolo della scuola dell’Infanzia – a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia, alcune Ragionerie dell Stato (nel caso specifico quella di Arezzo), nel richiamare gli artt. 1 e 2 del d.l. 19.6.1970, n. 370 conv. in legge 26.7.1970, n. 576, ritenevano che tali norme impedissero la predetta integrale valutazione del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’Infanzia e, pur affermando di conoscere la giurisprudenza in materia, mettevano in evidenza che le pronunce giurisdizionali spiegano efficacia inter partes (solo fra le parti) e non erga omnes (valore per tutti) e aggiungevano che, vista la questione controversa, avevano comunque richiesto un parere all’Amministrazione finanziaria centrale.

L’USR Toscana spiega però nella nota che, salvo diverso avviso da parte dell’amministrazione centrale (MIUR) a cui è indirizzata la nota, appare opportuna  una valutazione in merito alla percorribilità della soluzione conciliativa, al fine di evitare l’instaurando contenzioso che, viste le indicazioni della difesa erariale condurrebbe, con alto grado di probabilità, ad una decisione sfavorevole all’Amministrazione, e dunque ad un aggravio di spese per l’erario.

In altri termini, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha già determinato più volte oneri legali per l’amministrazione, appare opportuno addivenire a una conciliazione mediante il riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia.

Vedi la nota n. 1903 del 18/02/2016 dell’USR Toscana

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