COS’È ? A COSA SERVE?
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
COME SI CALCOLANO GLI ANNI DI ANZIANITÀ?
I periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:
a) utili ai fini giuridici ed economici;
b) utili solo ai fini economici.
I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.
L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.
Docenti assunti in ruolo prima del 1° settembre 2011 | Docenti assunti in ruolo dopo il 1° settembre 2011 |
Da 0 a 2 anni | Da 0 a 8 anni |
Da 3 a 8 anni | Da 9 a 14 anni |
Da 9 a 14 anni | Da 15 a 20 anni |
Da 15 a 20 anni | Da 21 a 27 anni |
Da 21 a 27 anni | Da 28 a 34 anni |
Da 28 a 34 anni | Da 35 anni in poi |
Da 35 anni in poi |
Tuttavia la nuova articolazione delle classi stipendiali non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici non è utile se non al raggiungimento della soglia legge 399/88.
IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:
- anni 16 per i docenti della scuola secondaria
- anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
- anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
- anni 20 per il restante personale ATA
- anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie
In altri termini, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile e sarà considerato anche “ai fini giuridici” quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria. Prima di tale soglia il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici” non sarà utile ai fini del raggiungimento della classe superiore.
Con il riallineamento della carriera viene aggiunta l’anzianità (congelata) ai soli fini economici e questo permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.