venerdì, Febbraio 7, 2025
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Ricostruzione di carriera: preruolo valido per intero ma si valuta solo servizio effettivamente prestato. Luci e ombre del nuovo sistema [Decreto in Gazzetta Ufficiale]

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 Giugno 2023 n. 69 (approvato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 7 Giugno) concernente le Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. Decreto salva-infrazioni).

Tra le misure previste vi sono due importanti provvedimenti previsti per il mondo della scuola sulla ricostruzione di carriera e sul riconoscimento della carta del docente anche al personale con contratto fino al 31 agosto.

Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, l’art. 14 del Decreto Legge interviene modificando l’art. 485 del Testo Unico 297/1994. Il testo, in seguito alla modifica, è il seguente:

Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed Artistica immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero.  I diritti economici   derivanti   da   detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio   successive   a   quella   attribuita   al   momento   del riconoscimento medesimo.

Ricordiamo che attualmente solo i primi 4 anni di preruolo vengono riconosciuti interamente mentre, per la parte eccedente, i 2/3 vengono riconosciuti ai fini economici e giuridici mentre 1/3 ai soli fini economici. L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è utile al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) mentre non è utile in tal senso. Solo con il c.d. riallineamento della carriera l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Con la modifica introdotta quindi:

  • L’anzianità di servizio di pre-ruolo diviene utile per intero (non solo per i 2/3 per la parte eccedente i primi 4 anni);
  • La norma si applica però solo per gli immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/24 e confermati in ruolo.

Parimenti, anche per il personale ATA, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/24, si prevede che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Inoltre viene integralmente sostituito il l’articolo 489, comma 1 come segue:

Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»

Quest’ultima norma sembra essere la più problematica e oggetto di contestazione. Infatti, si prevede che non trovi più applicazione la disciplina relativa alla validità dell’anno scolastico di cui alla Legge 124/199.

L’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 prevede che: 

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.

In sostanza per i docenti finora l’anno di servizio è stato considerato valido (ai fini della ricostruzione di carriera ma anche ai fini della mobilità) se prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o nel caso di servizio ininterrotto a partire (almeno) dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. 

Con il nuovo sistema, invece, il calcolo delle annualità andrebbe fatto sulla base del servizio effettivamente prestato.

Riprendendo l’esempio della UIL Scuola, un docente con 10 anni di anzianità pre-ruolo con servizio di 180 giorni per anno: con la precedente disposizione normativa, che prevedeva un minimo di 180 giorni per il riconoscimento dell’intero anno, se pur contestata dalla Commissione europea, in sede di ricostruzione di carriera il docente avrebbe diritto al riconoscimento di un totale di 8 anni di anzianità pre-ruolo.

4 anni per intero
6 anni per i 2/3 —> quindi 4 anni

Con il nuovo sistema il docente, calcolando il servizio effettivo e dividendolo per 365 giorni avrebbe diritto al riconoscimento di un totale di soli 5 anni di anzianità pre-ruolo. É evidente che ciò penalizzerà chi ha tanti anni di servizio di preruolo per supplenze brevi o contratti al 30 giugno mentre lo svantaggio sarà contenuto per chi ha contratti al 31 agosto.

É evidente che in questo modo il vantaggio derivante dal riconoscimento per intero del prerulo (e non solo dei 2/3 per la parte eccedente i 4 anni) potrebbe essere annullato o, in alcuni casi specifici, essere addirittura peggiorativo rispetto al sistema attuale (come nell’esempio sopra riportato).

DI SEGUITO IL TESTO DELL’ART. 14

Art. 14.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d’infrazione n. 2014/4231

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 485:

  1. al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
  2. al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
  3. il comma 4 è abrogato;
  4. al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

b) all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

c) all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore delle medesime disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l’anno 2024, euro 26.604.529 per l’anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall’anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c) , per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 26.

VEDI IL REPORT DELLA UIL SCUOLA
VEDI IL COMUNICATO DELLA FLC CGIL
VEDI IL DECRETO LEGGE

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