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Corte di Giustizia Europea: legittimo il limite alla valutazione del servizio prestato a tempo determinato nella ricostruzione di carriera

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 20 settembre 2018 si è espressa sulla sentenza MOTTER causa n. C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento (Italia), con ordinanza del 18 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2017, nel procedimento Chiara Motter contro la Provincia autonoma di Trento.

L’ORIGINE DELL CONTROVERSIA
Com’è noto, l’articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», prevede quanto segue:

Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

Dunque ai fini della c.d. “Ricostruzione di carriera” finalizzata al corretto inquadramento del docente nella relativa fascia retributiva, vengono riconosciuti per intero (ai fini giuridici ed economici) i primi 4 anni mentre per la parte eccedente vengono riconosciuti i soli 2/3. Il terzo eccedente viene valutato solo ai fini economici. 

LA CAUSA MOTTER
La docente, sig.ra Motter assunta dalla Provincia autonoma di Trento con un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per l’anno scolastico 2003/2004, lamenta il mancato riconoscimento per intero degli anni di servizio prestati non di ruolo. A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro e chiede che l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, sia disapplicato nella parte in cui prevede che i servizi prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato siano computati integralmente soltanto relativamente ai primi quattro anni e, oltre tale limite, solo fino a concorrenza dei due terzi.

Ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43):

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Affinché una disparità di trattamento sia dunque considerata giustificabile alla luce della normativa europea, è necessario che sussistano elementi precisi e concreti, che costituiscano una ragione oggettiva. 

In tal senso, la Corte rileva che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere, idonea cioè a consentire una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. 

Tuttavia, dalle osservazioni fornite dal governo italiano, risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell’eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete.

Inoltre, secondo la Corte, in determinate circostanze, l’esclusione di una parte dell’anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può essere legittima per tener conto della mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e del rischio di svalutazione di tale qualifica professionale.

Secondo la Corte gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro.

La clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi“.

CONSIDERAZIONI
Alla luce della sentenza in oggetto, la Corte di giustizia europea ha ritenuto di considerare ragione oggettiva per giustificare il diverso trattamento tra servizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato, la circostanza che vi sia una differenza fra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso (essenzialmente i docenti di ruolo) e quella acquisita dai docenti assunti sulla base dei titoli (cioè i docenti supplenti), questi ultimi impegnati in incarichi di sostituzione dei primi.

A ciò si aggiunta che, in considerazione di tale diversità delle situazioni, il servizio dei docenti con contratto a tempo determinato viene valutato e considerato come annualità completa se prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, vale a dire per circa 2/3 dell’anno scolastico. La decurtazione di 1/3 dei servizi a tempo determinato svolti oltre il quarto anno di precariato sarebbe, dunque, nella visione del Governo italiano accolta dalla Corte, una sorta di legittima compensazione rispetto a tale trattamento di favore.

A rigore, andrebbe evidenziato come, anche per i docenti di ruolo, si considera annualità completa il servizio prestato per almeno 180 giorni, per cui anche il docente di ruolo potrebbe godere di tale trattamento di favore. Parimenti, non tutti i docenti a tempo determinato hanno, invece, usufruito del beneficio dei 180 giorni in quanto in molti casi sono stati svolti servizi al 30 giugno o al 31 agosto, al pari dei docenti di ruolo.

Ne consegue che, alla luce della sentenza in oggetto, i ricorsi attualmente pendenti dinnanzi ai giudici italiani subiranno certamente delle pesanti ripercussioni in quanto la nuova sentenza avrà portata vincolante sui giudici nazionali che dovranno adeguarsi e seguire la nuova sentenza. Resta ferma la validità delle sentenze ormai definitive e andate in giudicato le quali non saranno ovviamente intaccate dalle sentenza della Corte di giustizia.

La ricostruzione di carriera
La sentenza MOTTER causa n. C-466/17

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