COS’È ? A COSA SERVE?
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
COME SI CALCOLANO GLI ANNI DI ANZIANITÀ?
I periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:
a) utili ai fini giuridici ed economici;
b) utili solo ai fini economici.
I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.
L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.
Tuttavia la nuova articolazione delle classi stipendiali non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici non è utile se non al raggiungimento della soglia legge 399/88.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:
- anni 16 per i docenti della scuola secondaria
- anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
- anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
- anni 20 per il restante personale ATA
- anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie
In altri termini, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile e sarà considerato anche “ai fini giuridici” quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria. Prima di tale soglia il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici” non sarà utile ai fini del raggiungimento della classe superiore.
PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di ruolo è quella procedura che consente al docente di passare da un ordine\grado di scuola all’altro (es: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria oppure alla scuola secondaria o viceversa). Nei seguenti casi il servizio prestato nel grado inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo:
- servizio prestato da docente di scuola dell’infanzia che passa alla scuola primaria (o viceversa).
- servizio prestato da docente di scuola secondaria di primo grado che passa alla secondaria di secondo grado (o viceversa).
- servizio prestato da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado a docente laureato di scuola secondaria di primo e secondo grado.
In tali casi il docente mantiene nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata precedentemente, a prescindere dal superamento dell’anno di prova.
Infatti, secondo l’art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
La nota del Ministero prot. 23720/625/FL del 05.06.1984 prevede espressamente che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di Scuola materna a quello di Scuola primaria “vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla C.M. n. 230 del 28.07.1987 e dalla C.M. n. 151 del 03.05.1989.
LA TEMPORIZZAZIONE
La temporizzazione è una procedura prevista dal D.P.R.25.06.1983, n. 345 che consente, in seguito a un passaggio di qualifica\ruolo, al dipendente di ottenere lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. I benefici della temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera.
In sostanza si tratta di un meccanismo che consente, in seguito al passaggio di ruolo\qualifica, di adeguare (almeno in parte) il nuovo stipendio per tener conto dello stipendio percepito nel precedente ruolo. Ciò risulta particolarmente utile nel caso di caso di docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, per i quali non sono riconoscibili i servizi pregressi. È altresì utile anche in tutti gli altri casi per fare in modo che, anche durante l’anno di prova nel nuovo ruolo, lo stipendio del dipendente tenga conto anche del pregresso stipendio.
PASSAGGIO DA DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Le norme contenute nel D. Lgs 297/1994 (Testo Unico comparto scuola) non prevedono il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nella precedente qualifica. Pertanto l’inquadramento nella classe stipendiale viene effettuato alla data del passaggio, e in modo definitivo, mediante la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza.
Lo stipendio attribuito all’atto del primo inquadramento non sarà quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato “stipendio ad personam”.
Tuttavia va riservato come molti docenti passati dalla scuola materna/dell’infanzia alla scuola secondaria, hanno fatto ricorso al giudice del lavoro il quale, anche con motivazioni diverse, ha affermato il diritto al riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nel ruolo precedente e, quindi, all’applicazione della ricostruzione di carriera.
PASSAGGIO DA DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Diversamente dal caso precedente, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria è valutabile nella scuola secondaria. All’atto del passaggio di ruolo (01 settembre dell’anno del passaggio) si effettua la temporizzazione considerando il ”maturato economico” nel ruolo di provenienza; sulla base dell’anzianità derivante dalla temporizzazione il docente viene collocato nella classe stipendiale corrispondente.
Lo stipendio attribuito all’atto del primo inquadramento non sarà quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato “stipendio ad personam”.
Dopo la conferma in ruolo e a domanda dell’interessato, si procede al riconoscimento di tutti i servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge 576/70.
Effettuato il riconoscimento dei servizi dalla data di conferma in ruolo, il Sistema informativo verificherà qual è il trattamento economico più favorevole (tra temporizzazione e riconoscimento dei servizi ai sensi della legge n. 576/70) e sulla base del trattamento economico più favorevole procederà alla progressione della carriera in via automatica. Nell’ipotesi sopra indicata l’anzianità attribuita sarà quella corrispondente al trattamento economico più favorevole, anche se l’anzianità attribuita fosse inferiore.
Solo in presenza di uguale trattamento economico derivante dalla temporizzazione e dal riconoscimento dei servizi si verificherà l’anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e si attribuirà quella più favorevole.
Tuttavia, resta ferma la possibilità per il dipendente di optare per la temporizzazione oppure per la ricostruzione di carriera presentato alla scuola di titolarità dichiarazione personale attestante la scelta effettuata, come chiarito dalla Circolare Ministeriale 24/03/1999 n. 78.
Come rileva il Prof. Renzo Boninsegna dello SNALS Verona, il SIDI effettua una scelta legata a un semplice calcolo numerico immediato non guardando in prospettiva. Può succedere cioè che il trattamento economico conseguente alla temporizzazione sia immediatamente più favorevole a quello derivante dalla ricostruzione di carriera ma che l’anzianità utile in carriera potrebbe in prospettiva essere penalizzante rispetto all’anzianità derivante dalla ricostruzione della carriera, considerando il successivo riallineamento al raggiungimento dei 16 anni giuridici.