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La supervalutazione del servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero per la pensione

La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.

In questo modo, il personale docente assunto a tempo indeterminato che vanta un’anzianità di carriera potrà inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al CCNL vigente.

SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO ALL’ESTERO
In alcune circostanze la durata del servizio può essere supervalutata. Uno dei casi è quello del servizio di ruolo prestato presso le scuole italiane all’estero.
L’art. 673 del D. Lgs 16/04/1994, n. 297 (Testo Unico Comparto Scuola) prevede che:

1. Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo.

2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, fino ad un periodo massimo di 5 anni”.

Pertanto, la supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero, con nomina conferita da parte del Ministero degli affari esteri, è supervalutabile ai sensi del R.D. 740/1940 nella seguente misura:
servizioestero ricostruzione

Ai fini della carriera vale esclusivamente il servizio di ruolo mentre non è considerato valido il servizio non di ruolo. La misura premiale viene riconosciuta per il maggior disagio ed onerosità del servizio scolastico reso all’estero.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 14629 DEL 2010
Sul punto va rilevato il preesistente orientamento del Ministero dell’Istruzione secondo cui “la supervalutazione si concretizza in una corrispondente riduzione della permanenza nel gradone stesso e viene, pertanto, persa in occasione del passaggio al gradone successivo, per effetto della maturazione dell’anzianità giuridica”.

Secondo la posizione del Ministero il beneficio in questione sarebbe stato riassorbito con il raggiungimento della classe stipendiale successivo.

Con la sentenza n. 14629 del 2010, la Corte di Cassazione ha chiarito che “le maggiorazioni che incidono sulla progressione di carriera ai fini retributivi, debbano conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva fase stipendiale”. Pertanto, l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina una anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione della carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione.

Con le note n. 3898 del 17/10/2011 e 9023 del 7/11/2011 il MIUR ha riconosciuto il diritto alla stabilizzazione del beneficio. Nella nota 3898 si legge infatti che:

Come chiarito dalla giurisprudenza, in mancanza di una previsione legislativa connessa alla specificità del beneficio riconosciuto, non può consentirsi alcuna estensione analogica della disciplina concernente il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali. Pertanto, e come ribadito recentemente della Suprema Corte «l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina una anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione della carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione». Non può, quindi, sostenersi la tesi secondo cui la supervalutazione del servizio prestato all’estero costituisce solo un’accellazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classe di stipendio”.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS 64/2017
L’art. 38 del D.lgs 64/2017 (Disciplina della scuola italiana all’estero) ha abrogato, tra gli altri, l’art. 673 del decreto n. 297/94 con conseguente applicazione degli artt. 114 del DPR n. 18/67 e l’art. 23 del DPR n. 1092/73 che prevedono per i docenti che prestano servizio all’estero quanto segue:

  • Il servizio nelle sedi disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza con un aumento di sei dodicesimi (aumentato della metà);
  • Il servizio nelle sedi particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza con un aumento di nove dodicesimi (aumentato di tre quarti).
  • Per il personale in servizio su sedi “normali” non spetta alcuna supervalutazione.

Per effetto di tale abrogazione è stata eliminata la supervalutazione generalizzata del servizio all’estero. La supervalutazione rimane a domanda solo per le sedi disagiate e particolarmente disagiate e resta solo per il trattamento di quiescenza (pensioni).

In ottemperanza della nuova normativa, si è provveduto ad integrare nelle procedure SIDI di Ricostruzione Carriera l’abolizione della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero a partire dal 31/5/2017.

VEDI LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
VEDI LE NOTE MIUR

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