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venerdì, Dicembre 6, 2024
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La ricostruzione di carriera per le attività alternative alla religione cattolica

La questione della valutazione del servizio di pre-ruolo prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica si configura anch’essa come una delle più problematiche.

Sul punto, infatti, sono emersi nel tempo orientamenti contrastanti da parte delle varie giustizie: da un lato la giustizia amministrativa, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante Cons. St., VI, 30.6.2009, n. 4221; id., VI, 4.4.2007, n. 1515), l’insegnamento della religione cattolica non può ritenersi “corrispondente a posti di ruolo“, né “relativo a classi di concorso“, tenuto conto della peculiarità del rapporto di impiego di cui trattasi, basato su procedure diverse da quelle del restante personale scolastico, poiché originato dai cosiddetti “Patti Lateranensi”, concordati fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Da ciò deriverebbe la non valutabilità di tale servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, in quanto l’art. 485 del Testo Unico del comparto scuola prevede. Di qui diverse pronunce da parte della giustizia amministrava secondo cui i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione ai concorsi in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.

D’altra parte la giustizia ordinaria e, in particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4961 del 28.03.2012 ha riconosciuto il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative all’IRC.

In particolare è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti: 

  • aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate;
  • aver ottenuto qualifica non inferiore a ‘buono’ o, in caso non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito;
  • essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova.

Se tutti questi elementi sussistono allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato “prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo“.

Per un approfondimento si veda la sentenza n. 4961 del 28.03.2012

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