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Cassazione: il servizio svolto nelle scuole paritarie non è valido ai fini della ricostruzione di carriera

La Corte di Cassazione con sentenza del 32386 del 11 dicembre 2019 si è occupata dell’annosa questione del riconoscimento dell’anzianità di servizio e dell’attività di insegnamento svolta come preruolo presso le “scuole paritarie”.
Com’è noto, infatti, il servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto né ai fini della “ricostruzione di carriera” e quindi ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico, né ai fini delle operazioni di mobilità. La questione in questi anni è stata vagliata da diversi giudici di merito con esiti contrastanti, anche se prevalentemente favorevoli ai lavoratori.
La vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha negato il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio preruolo prestato nella scuola paritaria.
Secondo la Corte:

Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria.

Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi“. 

Tale equiparazione però riguarda il riconoscimento del titolo di studio e la qualità del servizio offerto ma non si estende al rapporto di lavoro. 

Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost [Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge]”.

Secondo la Corte di Cassazione quindi non sussiste, in mancanza di una norma di legge la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Discorso diverso si deve fare, invece, per le scuole pareggiate il cui servizio, a norma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve essere riconosciuto. Né secondo la Corte è applicabile l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.

Il pronunciamento della Corte di Cassazione, pur non essendo di per sé vincolante per i giudici di merito, crea certamente un precedente in materia, di cui i giudici di merito non potranno non tenere conto nel dirimere una questione così controversa. Infatti, le decisioni della Cassazione servono proprio a dirimere i dubbi sulla reale interpretazione di una disposizione legislativa. 

Ciò nonostante, vanno rilevate alcune sentenze di alcuni giudici di merito che, sebbene siano intervenute successivamente alla sentenza della Cassazione, hanno comunque riconosciuto il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie. Tra queste  vi sono le sentenze del Tribunale di Salerno con sentenza n. 131/2020 del 22/01/2020 e del Tribunale di Trieste con la sentenza n. 13/2020 del 06/02/2020.

Sentenza n. 32386 del 11 dicembre 2019

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