Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri previsto per oggi alle ore 17:30. Secondo quanto si apprende il governo avrebbe approvato il decreto legge contenente le riforme del reclutamento e della formazione degli insegnanti.
Il Decreto sul PNRR era stato già approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana ma è stato deciso di inserire anche le norme sul reclutamento e la formazione del personale della scuola, nonostante le forti perplessità delle forze di maggioranza e la contrarietà dei sindacati.
Il testo prevede due grandi pilastri: quello del reclutamento per i docenti della scuola secondaria e quello della formazione.
Al momento non sappiamo se il testo approvato è lo stesso della bozza circolata la scorsa settimana.
Articolo in aggiornamento
RECLUTAMENTO
ACCESSO AL RUOLO TRAMITE CONCORSO
La riforma prevede che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.
Per l’accesso al concorso sono previsti 3 percorsi:
- Il percorso a regime che prevede prima il conseguimento dell’abilitazione e poi il superamento del concorso.
- Solo fino al 31 dicembre 2024, il percorso per chi ha già conseguito 30 CFU ma non ha ancora conseguito l’abilitazione.
- Il percorso per i precari storici con 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici.
PERCORSO A REGIME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Il percorso a regime prevede la possibilità (non l’obbligo) di conseguire, già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico), i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole.
Tale percorso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico.
Al termine del percorso d’istruzione, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è prevista una prova finale comprendente una lezione simulata.
In sostanza vengono ripristinati percorsi di abilitazione universitari (stile SSIS, TFA) a cui potranno accedere, su base volontaria, coloro che sono interessati all’insegnamento.
La novità rispetto al passato è che potranno parteciparvi, non solo tutti coloro che sono già in possesso del titolo di studio necessario, ma anche coloro che stanno frequentando la laurea magistrale o gli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. In questa ipotesi, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
I percorsi in questione, similmente a quanto avveniva per la SSIS e il TFA, saranno a numero chiuso. Infatti, come dispone l’art. 2 bis comma 2 della bozza di decreto, il Ministero dell’istruzione stimerà e comunicherà al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione.
Il percorso di abilitazione consisterebbe in un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire la scuola dell’inclusione e dell’eguaglianza, che si conclude con prova finale comprendente una lezione simulata. Il percorso di abilitazione comprenderà un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, in modo che vi sia una proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
Al termine del percorso di abilitazione è prevista una prova finale, comprendente la lezione simulata, con il superamento della quale il docente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.
A regime quindi il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato sarebbe pertanto articolato in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.
DOCENTI CON 30 CREDITI FORMATIVI
Sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare al concorso anche coloro che non hanno ancora conseguito i 60 CFU formativi e l’abilitazione, purché abbiano conseguito almeno 30 CFU di cui una parte di tirocinio diretto.
In tal caso, in caso di superamento del concorso, sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato part-time e completeranno il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.
PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Pertanto, i precari con 3 anni di servizio alle spalle (negli ultimi 5) potranno partecipare al concorso seppur privi di abilitazione ma, in tal caso, qualora risultino vincitori del concorso, dovranno successivamente provvedere, durante il primo anno di immissione in servizio, all’integrazione della formazione iniziale (acquisendo 30 CFU) e al superamento della prova finale necessari all’abilitazione. Durante questo primo anno stipuleranno un contratto a tempo determinato e part time.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado:
- il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure
- diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso
Ê necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).
Per i posti di insegnante tecnico-pratico sono requisiti di accesso:
- il possesso della laurea, oppure
- diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
É necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).
IL PERCORSO PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
La bozza prevede che costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nella bozza si legge che “Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento”.
In sostanza, il percorso per diventare insegnante di sostegno resterebbe sostanzialmente immutato. Al termine del percorso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno), i docenti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento per “sostegno” (un modo per sancire la sostanziale equivalenza fra “abilitazione”\”specializzazione”) e tramite il concorso potranno accedere al ruolo.
ANNO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
Sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter.
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in quanto aventi 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
Con successivo decreto sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso.
I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova.
CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
VINCOLO TRIENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
FORMAZIONE
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia dell’istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno quadriennale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria.
Sono previste verifiche intermedie, almeno annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione. Il passaggio al percorso successivo avviene in seguito al superamento di una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto la necessaria idoneità. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, coaching e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. La partecipazione alle attività formative del percorso di cui al presente comma non dà diritto all’esonero dal servizio, fatta eccezione per il numero di ore corrispondenti a quelle della formazione obbligatoria. Lo svolgimento delle suddette attività, ove siano funzionali all’erogazione del servizio scolastico, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
La partecipazione alle attività di cui al presente comma è valutabile ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, nonché della mobilità professionale.
L’accesso a tali percorsi di formazione avviene su base volontaria. Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. Resta altresì ferma la progressione salariale di anzianità per coloro che non prendano parte ai percorsi di formazione o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli.
Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, è delineato l’assetto della formazione continua.
La definizione del carico orario aggiuntivo e del sistema di progressione salariale incentivante è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale di cui ai precedenti periodi, la formazione continua e il sistema di progressione salariale volto ad incentivare l’accesso ai percorsi di detta formazione presenta i contenuti minimi e segue l’articolazione nonché i vincoli di cui all’allegato A.
LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Viene istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
La suddetta Scuola:
- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis;
- dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.
La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.