É in arrivo il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) che disciplinerà i nuovi percorsi di abilitazione previsti dalla riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla Legge 79/2022). É quanto riporta il noto quotidiano Italia Oggi secondo cui finalmente il Decreto sarebbe pronto e i due Ministeri coinvolti (dell’Università e della Ricerca e dell’Istruzione e del Merito) avrebbero trovato la quadra. Mancherebbe a questo punto solamente l’assenso definitivo della Commissione Europea che dovrebbe arrivare a breve.
Ricordiamo che detto decreto si sarebbe dovuto adottare entro il 31 luglio 2022 ma a causa di ritardi, dovuti anche al cambio di Governo e alle necessarie interlocuzioni con la Commissione Europea, non è ancora stato emanato.
L’obiettivo è quello di far partire i nuovi percorsi con il nuovo anno accademico (presumibilmente da ottobre) anche se si tratta di un obiettivo non facilmente raggiungibile poiché le università hanno bisogno di tempo per organizzare percorsi che, secondo le stime, dovrebbero coinvolgere almeno 90.000 docenti e che dovranno essere diversificati per ciascuna classe di concorso.
I NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE DA 60 CFU
Il Decreto 36/2022, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha riformato l’intera procedura del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedendo che a regime saranno attivati percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).
Al termine del percorso il docente conseguirà quindi l’abilitazione all’insegnamento.
Tali percorsi, implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale.
Il DPCM dovrà stabilire nel dettaglio la struttura e il contenuto dei corsi, tenendo conto comunque dei seguenti elementi già previsti dalla legge:
- Almeno 20 CFU dovranno essere relativi al tirocinio diretto e indiretto.
- Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
- Almeno 10 CFU dovranno essere conseguiti in area pedagogica.
- Occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.
- Un certo numero di crediti formativi universitari o accademici dovranno essere riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
- Fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento
- Il DPCM dovrà definire anche le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
- Il DPCM dovrà definire la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale.
EROGAZIONE IN PRESENZA E % DI DIDATTICA A DISTANZA
La legge 79/2022 prevede che i percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalita’ telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.
Considerata l’elevata mole di potenziali partecipanti, la conferenza dei Rettori (CRUI), nelle diverse interlocuzioni avute con i rappresentanti dei Ministeri, ha evidenziato la necessità di ampliare la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza, laddove necessario e fermo restando l’autonomia delle università di poterne usufruire o meno.
Come evidenzia Italia Oggi, al fine di consentire un maggior ricorso alla didattica a distanza, si prospetta dunque la necessità di una modifica legislativa al Decreto Legge 36 che invece prevede il limite del 20%. Tale modifica potrebbe arrivare tramite un emendamento governativo al Decreto PA che è attualmente in corso di conversione.
NUMERO CHIUSO?
La Legge 79/2022 prevede che il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
PERCORSI TRANSITORI DA 30 CFU
Contestualmente ai percorsi da 60 CFU, dovranno essere attivati anche i percorsi da 30 CFU.
Infatti, solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
Attenzione: i percorsi da 30 CFU, il cui contenuto dettagliato dovrà essere ancora definito, saranno in ogni caso percorsi diversi dagli attuali 24 CFU. Infatti i 30 CFU costituiranno una “parte” del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (cioè del percorso da 60 CFU) ed è espressamente previsto che una parte riguarderà il tirocinio diretto.
Chi parteciperà al concorso avendo solo 30 CFU, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, sottoscriverà un contratto a tempo determinato e dovrà integrare la formazione iniziale (per la restante parte dei 60 CFU richiesti) e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.
CHI É GIÀ IN POSSESSO DI ALTRA ABILITAZIONE\SPECIALIZZAZIONE
Va poi considerato che chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:
- 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale,
- di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
- altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non puo’ essere inferiore a 12 ore.
Sul punto il DPCM dovrà chiarire se l’accesso a tali percorsi di abilitazione sarà “libero” o se sarà previsto un numero chiuso, in relazione al fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, come previsto per il percorso da 60 CFU.