La riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 2022) ha previsto che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.
Per l’accesso al ruolo sono previsti 4 percorsi:
- Il percorso a regime che prevede di conseguire già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico) i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Tale percorso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. Al termine del percorso d’istruzione, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è prevista una prova finale comprendente la lezione simulata.
- Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
In questo caso, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, i docenti sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale (per la restante parte dei 60 CFU richiesti) e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione. - I precari storici (cioè docenti con 3 annualità di servizio svolti negli ultimi 5 anni) potranno accedere al concorso senza possedere ulteriori crediti e senza abilitazione. Almeno un’annualità di servizio deve essere specifica. Nel caso del superamento del concorso dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento.
- Chi ha i 24 CFU: coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Dovranno poi integrare la formazione iniziale con altri 36 CFU e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.
Per quanto riguarda il contenuto e la struttura dei percorsi di abilitazione (da 60 CFU) nonché dei percorsi abbreviati per le varie casistiche, è in corso di emanazione il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) la cui pubblicazione si attende a giorni.
In generale il DPCM definisce il contenuto:
- del percorso completo da 60 CFU (Allegato 1)
- del percorso abbreviato da 30 CFU per coloro che hanno 3 anni di servizio (Allegato 2)
- del percorso abbreviato da 30 CFU per coloro che intendono partecipare al concorso con i soli 30 CFU (Allegato 3) e del percorso di completamento da fare dopo il superamento del concorso (Allegato 4)
- del percorso abbreviato per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU (Allegato 5).
SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AI RUOLI
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato è articolato in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.
IL PERCORSO DA 60 CREDITI FORMATIVI
Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato sarà impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri universitari di formazione iniziale.
Con il DPCM (in corso di pubblicazione) sono individuati i requisiti di accreditamento di detti percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale aggregazione di detti centri.
Il DPCM (in via di pubblicazione) prevede la seguente struttura dei corsi:
- 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.
- 15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.
- 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.
- 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).
- 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.
- 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.
- 18 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
Per un approfondimento sul percorso in questione si veda questo articolo.
ACCESSO AL CORSO
- Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività’ delle procedure concorsuali.
- La bozza del DPCM prevede che se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal Ministero dell’università e della ricerca.
- Per i primi tre cicli dei percorsi, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti. Il DPCM in fase di pubblicazione prevede per il primo ciclo, una riserva pari al 40 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, al 30 per cento dei posti.
PERCENTUALE DI PRESENZA/ASSENZA
Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 60 per cento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE (ONLINE\PRESENZA)
I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.
Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale. Inoltre, tale regime transitorio mira ad agevolare le categorie di vincitori del concorso che debbano acquisire l’abilitazione, con l’integrazione dei CFU/CFA mancanti, contestualmente allo svolgimento del contratto annuale a tempo determinato.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA:
- Sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.
- I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
LAUREANDI
Possono, altresì, accedere all’offerta formativa coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU.
DOCENTI CON 30 CREDITI FORMATIVI
Coloro che vincono il concorso avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, integrano la formazione iniziale e superano la prova finale necessaria all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato.
Con il DPCM (in fase di pubblicazione) sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU necessari per partecipare al concorso nel seguente modo:
- 6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.
- 5 CFU/CFA di Tirocinio diretto.
- 3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES.
- 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.
- 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.
- 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:
- 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto
- 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione
scolastica
PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l’integrazione della formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato durante il quale dovranno essere conseguiti 30 CFU/CFA.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:
- 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.
- 3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.
- 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale.
- 3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.
- 6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.
Per partecipare al concorso almeno un’annualità di servizio deve essere specifica cioè svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.
DOCENTI CON 24 CFU
I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.
La bozza del DPCM (in fase di pubblicazione) prevede attualmente:
- 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;
- 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
- 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
- 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;
- 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
- 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
PROVA FINALE
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all’allegato A.
La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale ed è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata ha una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle Università o docenti delle Istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall‘USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor.
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso.
Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO
Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PROVE CONCORSUALI
Il concorso, per i concorsi che saranno banditi a partire dall’entrata in vigore del decreto, consisterà in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
ANNO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri, a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale.
I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova.
CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE DI MERITO
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
VINCOLO TRIENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova cui si aggiunge, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.


