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Elenchi regionali: saranno suddivisi in due sezioni, sì all’inserimento degli idonei concorso straordinario 2020 [Le novità]

Importanti novità per il personale scolastico arrivano dal Parlamento. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato alcuni emendamenti nell’ambito dell’esame del decreto PNRR, ossia il Decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19, attualmente in fase di conversione in legge.

Le modifiche riguardano diversi aspetti del sistema scolastico, tra cui la mobilità dei docenti, le assegnazioni provvisorie e alcune procedure di reclutamento. Gli interventi incidono inoltre su alcune disposizioni collegate all’avvio della riforma degli istituti tecnici.

Il provvedimento rappresenta quindi un passaggio rilevante per il mondo della scuola, anche se sarà necessario attendere la discussione e la votazione definitiva in Aula per conoscere il testo finale della norma.

Inserimento degli idonei del concorso straordinario 2020 negli elenchi regionali

Tra gli emendamenti approvati si interviene sulla disciplina relativa alla costituzione degli elenchi regionali da cui, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, si potrà attingere per le immissioni in ruolo in via residuale, dopo le assunzioni effettuate tramite le ordinarie procedure concorsuali.

La modifica riguarda l’articolo 399, comma 3-ter, del Testo Unico della scuola (decreto legislativo n. 297 del 1994) e introduce un’importante novità: viene infatti consentito l’inserimento negli elenchi regionali anche ai candidati che hanno partecipato e superato il concorso straordinario 2020.

Come noto, la procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 prevedeva esclusivamente una prova scritta, senza prova orale.

L’attuale formulazione della norma, invece, consente l’accesso agli elenchi regionali soltanto ai candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020 in poi. Una previsione di questo tipo avrebbe quindi determinato l’esclusione proprio degli idonei del concorso straordinario 2020.

Con la modifica approvata, viene superata questa criticità: potranno infatti chiedere l’inserimento negli elenchi regionali anche i candidati che abbiano superato la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.

In questo modo viene ampliata la platea dei docenti che potranno presentare domanda per l’inserimento negli elenchi regionali.

Ordine cronologico delle procedure e struttura degli elenchi regionali

L’emendamento interviene anche sulla struttura e sull’ordinamento degli elenchi regionali.

Il comma 2 dell’articolo 18, come modificato durante l’esame parlamentare, introduce diversi cambiamenti all’articolo 399, commi 3 e 3-ter, del Testo Unico della scuola.

In particolare viene stabilito che:

  • l’ordinamento interno degli elenchi segue innanzitutto il criterio cronologico dei concorsi sostenuti, facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando;
  • successivamente, all’interno dello stesso concorso, i candidati sono ordinati in base al punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

La norma specifica inoltre che ciascun elenco regionale è articolato in due sezioni:

  • Nella prima sezione sono inseriti gli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella stessa regione per la quale chiedono l’inserimento nell’elenco.
  • Nella seconda sezione, invece, sono collocati gli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa rispetto a quella in cui chiedono l’iscrizione.

L’ordine di utilizzo delle due sezioni prevede che si attinga prima alla sezione degli aspiranti che hanno svolto il concorso nella stessa regione e solo successivamente a quella dei candidati provenienti da altre regioni.

Perché non saranno valutati i titoli culturali

All’interno di ciascuna tipologia concorsuale e all’interno di ciascuna regione, i candidati saranno graduati in base al punteggio delle prove scritte e orali. Nel caso del concorso straordinario 2020 si prenderà in considerazione evidentemente esclusivamente la prova scritta.  

Uno degli aspetti più discussi della norma riguarda la scelta di escludere la valutazione dei titoli dal punteggio utile per determinare l’ordine dei candidati negli elenchi regionali.

La relazione illustrativa che accompagna l’emendamento chiarisce le ragioni di questa scelta. Negli ultimi anni, infatti, l’applicazione delle tabelle di valutazione dei titoli previste dagli allegati B dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 ha dato luogo a interpretazioni molto diverse da parte delle commissioni giudicatrici.

In diversi casi si sono registrate valutazioni difformi non solo tra regioni diverse, ma anche all’interno della stessa regione.

Poiché molte graduatorie sono già state utilizzate per il reclutamento, non è possibile intervenire successivamente per uniformare o correggere i punteggi attribuiti ai titoli.

Se tali punteggi venissero utilizzati anche per determinare l’ordine negli elenchi regionali, si potrebbe verificare una situazione in cui candidati inseriti nello stesso elenco e per la stessa classe di concorso risultino posizionati in modo diverso esclusivamente a causa delle differenti modalità con cui i titoli sono stati valutati dalle commissioni.

Per evitare queste disparità, il legislatore ha quindi scelto di basare l’ordine dei candidati esclusivamente sui risultati ottenuti nelle prove concorsuali, escludendo la valutazione dei titoli dal calcolo del punteggio.


Una misura collegata alla riforma del reclutamento docenti

La disposizione si inserisce nel quadro degli interventi di aggiustamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista dal PNRR (Missione 4 – Componente 1, riforma 2.1).

Tali correttivi sono stati concordati nell’ambito del Decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, che ha introdotto gli elenchi regionali come strumento residuale per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo effettuate tramite i concorsi ordinari.

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